De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito con successo Culligan Italia contro una richiesta di inibitoria presentata al tribunale di Firenze da Sidea Italia e l'associazione Assonaturizzatori sull'utilizzo del termine "naturizzata" e suoi derivati. Il Tribunale ha rigettato il reclamo dando ragione a Culligan.
Culligan è stata assistita dalle partner Cristina Fussi e Silvia Doria (in foto).
La vicenda nasce a seguito di un appalto di fornitura per la mensa del
consiglio della Regione Toscana, aggiudicato a Cir Food Cooperativa
Italiana di Ristorazione, la quale, secondo il bando di gara, avrebbe
fornito acqua “naturizzata a norma di legge, naturale e frizzante”,
attraverso Culligan Italia. Il problema è sorto perché il termine “naturizzata” che si riferisce all’acqua di acquedotto migliorata ai fini alimentari a seguito di una specifica procedura di trattamento, coincide anche con un marchio registrato da Sidea Italia, società che produce e commercializza impianti realizzati per tale funzione.
Per questo motivo Sidea, insieme all’associazione Assonaturizzatori aveva presentato domanda cautelare di inibitoria nei confronti di Culligan Italia dall’utilizzo dei marchi depositati “Naturizzata”, “Naturizzazione” e “Naturizzatore”, reclamando la contraffazione del loro marchio e, quindi, il riconoscimento dei termini naturizzata e naturizzazione come marchi riconducibili al solo trattamento praticato alle acque, mediante gli apparati conformi alle privative brevettuali da loro possedute.
Tale riconoscimento andava ricercato secondo le ricorrenti, nel testo del comma 1284-bis dell’articolo 1 della legge n.296/2006 che istituisce un fondo a favore “della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque del rubinetto […]” allo scopo di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto e di ridurre il consumo di acqua potabile.
Proprio appellandosi a questo testo gli avvocati di Culligan hanno dimostrato come la menzione del termine “naturizzazione” fosse “una manifesta e marcata volgarizzazione del marchio delle ricorrenti se non carente ab initio di capacità distintiva da parte delle resistenti”. Il recepimento normativo del termine corrispondente a un marchio è stato quindi giudicato, dal Tribunale di Firenze, un validissimo indice sintomatico della sua volgarizzazione, considerata anche la volontà del legislatore di varare normative promozionali volte ad aprire il mercato della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto. Ciò, quindi, per diminuire i vincoli alla concorrenza, e non certamente per introdurre in quello stesso settore il monopolio di un unico produttore.
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