Con circolare n. 50, Assonime (Associazione fra le società per azioni) ha comunicato ai propri associati le risoluzioni n.205/E e 220/E con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al sistema di applicazione dell’IVA (comunemente denominato reverse charge) introdotto dalle disposizioni sulle prestazioni di subappalto rese nel settore edile. Disposizioni che erano state illustrate con circolare n.45 del 30 luglio scorso.
Assonime ricorda come l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, abbia individuato, con un criterio oggettivo, l’area di applicazione della nuova norma precisando che devono intendersi effettuate nel comparto dell’edilizia le prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto riconducibili alle attività elencate nella sezione F1 - Costruzioni - della Tabella dei codici di classificazione delle attività economiche - denominata ATECOFIN 2004 - approvata dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 23 dicembre 2003.