Fisco

Dac 6: l'impatto sull'attività degli studi

La direttiva applicabile dal 1° luglio impone nuovi obblighi di comunicazione al Fisco. TopLegal ne ha parlato con Maisto, Deloitte Sts e Pirola Pennuto Zei

13-02-2020

Dac 6: l'impatto sull'attività degli studi

 

Mancano pochi mesi all’applicazione della Dac 6, la direttiva europea 2018/822/Ue in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che impone nuovi obblighi di comunicazione alle autorità fiscali da parte dei professionisti che vengano a conoscenza, nello svolgimento della loro attività, di meccanismi transfrontalieri fiscalmente aggressivi.

La direttiva, che nasce con l’obiettivo di scoraggiare le attività di elusione fiscale, è stata adottata dal Consiglio europeo il 25 maggio 2018 e le sue diposizioni saranno applicabili dal 1° luglio 2020 (con obbligo di comunicazione retroattivo), anche se in Italia, così come in altri paesi europei, non è ancora stata implementata, nonostante il termine stabilito per il relativo recepimento fosse stabilito per il 31 dicembre 2019. Siamo, comunque, a un passo dall'arrivo: il cdm del 29 gennaio 2020 ha approvato in esame preliminare il decreto di attuazione della Dac 6.

Quale sarà, quindi, l’impatto sull’attività degli studi, quando le nuove disposizioni diverranno effettive? L'obbligo di notifica di informazioni relative a meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi, infatti, riguarda non solo i contribuenti, ma anche gli intermediari in qualità di promoter o service provider. E lo schema di decreto specifica che per intermediari si intedono sia gli intermediari finanziari (banche, Sim, Sgr, fiduciarie, compagnie assicurative ecc.) sia i professionisti soggetti agli obblighi in materia di antiriciclaggio, tra cui avvocati, commercialisti, notai ed esperti contabili.

«L’introduzione dei nuovi obblighi di segnalazione dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi non dovrebbe comportare conseguenze negative per gli studi professionali in termini di retention dei clienti» dice a TopLegal Marco Cerrato, partner di Maisto. «Occorre tenere a mente, infatti, che gli obblighi gravano non soltanto sui professionisti, ma anche sui clienti stessi, che sono tenuti ad effettuare le segnalazioni laddove nel meccanismo non sia coinvolto alcun intermediario, perché, ad esempio, il meccanismo è stato sviluppato interamente in-house, o il professionista coinvolto risulti esonerato dall’obbligo di notifica perché, ad esempio, tutelato dal segreto professionale» ha proseguito Cerrato. A riguardo, lo schema di decreto di recepimento della direttiva Dac 6 restringe il perimetro del segreto professionale facendolo coincidere con quello rilevante anche ai fini antiriciclaggio.

Secondo Cerrato, inoltre, le nuove regole possono costituire un’opportunità per i professionisti più attrezzati perché «in un siffatto scenario, gli studi professionali possono, invero, fornire un valido supporto ai clienti nell’approccio alla nuova disciplina, soprattutto nelle ipotesi in cui, venendo meno l'obbligo di comunicazione in capo al professionista, per esempio a causa del segreto professionale, vi debba provvedere il contribuente».

Più problematico, invece, è l'impatto della direttiva dal punto di vista operativo, in quanto costituisce un adempimento ulteriore per i professionisti, che imporrà un intervento coordinato su più fronti, a partire dal profilo tecnico-giuridico, per circoscrivere il perimetro di applicazione delle segnalazioni. «Sotto il profilo organizzativo – ha proseguito Cerrato - sarà necessario elaborare e attuare procedure idonee a intercettare e segnalare tempestivamente le operazioni da notificare all'Agenzia delle entrate o a gestire le segnalazioni nell’ipotesi di più soggetti co-obbligati. Infine, sotto il profilo tecnologico, occorrerà adattare i sistemi informatici esistenti per predisporre e archiviare i flussi relativi alle notifiche effettuate».

La previsione di un obbligo di segnalazione con efficacia retroattiva, inoltre, richiederà un’attività di due diligence ulteriore a ritroso nel tempo, per passare al vaglio le operazioni avviate tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020. C’è poi un problema di armonizzazione tra tutti i Paesi Ue. Al 14 gennaio la direttiva risultava implementata in Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Lituania, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Romania, Slovenia, Ungheria, Francia, Regno Unito (che il 31 gennaio è uscito dalla Ue) e Germania. Oltre all’Italia, il provvedimento è in bozza di legislazione anche in Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia. La Grecia è ancora alla fase di discussione con gli stakeholder.

«Certamente, ci sono preoccupazioni all’interno degli studi fiscali localizzati all’interno dell’Ue che tale norma possa favorire consulenti legali che operano fuori dall’Ue, anche se al momento le norme di attuazione in diversi Paesi non sono state ancora introdotte, con tutta l’incertezza che ne consegue. Inoltre, l’esistenza comunque di un obbligo di segnalazione da parte del contribuente localizzato, qualora l’intermediario non fosse tenuto a questo obbligo, potrebbe avere riflessi su questo potenziale fenomeno», ha detto a TopLegal Luca Bosco, senior partner di Sts Deloitte.

«Gli studi si stanno attrezzando già da diversi mesi sia per gestire il fenomeno interno, vale a dire i potenziali meccanismi trasfrontalieri riportabili che potrebbero essere oggetto di consulenza verso clienti, e sia con i propri clienti per sensibilizzarli e dotarli dei migliori strumenti per fronteggiare questa nuova disposizione. Naturalmente, gli studi che operano all’interno di network si stanno già da tempo coordinando con i propri corrispondenti per una gestione coordinata ed efficace di questo nuovo obbligo» ha aggiunto Bosco.

Sono previste anche multe, per mancata segnalazione. Sulla base dello schema di decreto legge, le sanzioni tuttavia non sono elevate e del tutto "sostenibili" per uno studio medio-grande: variano, infatti, da 1.000 a 31.500 euro per omessa notifica e da 1.000 a 10.500 euro, se la notifica è inesatta o incompleta. Tra gli operatori, comunque, prevale l'ottimismo. «Essendo un obbligo generalizzato imposto a tutti gli operatori professionali, non vediamo rischi di retention dei clienti. La retroattività, tuttavia, impone un grosso sforzo organizzativo perché è necessario procedere con la revisione delle operazioni passate» ha detto a TopLegal Luca Occhetta, co-managing partner di Pirola Pennuto Zei. «L'obbligo di segnalazione ci impone un adeguamento delle procedure organizzative al fine di assicurare il coordinamento di tale adempimento per tutti i professionisti che fanno parte dello studio» ha concluso Occhetta.

 

 

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