DDL ANTICORRUZIONE, DE CASTIGLIONE: «PENE PIÙ ASPRE? LA PENSO COME MANZONI»

Secondo l'avvocato dello studio Moro Visconti de Castiglione Guaineri, «sono inutili in funzione preventiva»

02-05-2012

DDL ANTICORRUZIONE, DE CASTIGLIONE: «PENE PIÙ ASPRE? LA PENSO COME MANZONI»

Ci sarà la «necessità di adeguare i modelli organizzativi delle società» per evitare comportamenti che, finora, erano semplicemente contrari al codice etico dell’impresa, e da domani «costituiranno un grave reato». Inoltre, attenzione ai rapporti con gli uffici pubblici: «Per motivi di politica criminale si è optato di punire anche coloro che sono vittime di comportamenti di abuso da parte della Pubblica amministrazione che pongono il privato in uno stato di soggezione pur senza usare esplicite minacce».  Enrico de Castiglione (in foto), socio dello studio Moro Visconti de Castiglione Guaineri, accende i riflettori su alcuni temi delicati relativi al ddl anticorruzione. L’avvocato parla nell'ambito di una serie di interviste (avviate il 26 aprile) dopo il deposito dell’ultimo emendamento, il 17 aprile scorso, da parte del ministro Paola Severino alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Il punto sul ddl verrà fatto il prossimo 8 maggio, dopo la scadenza del termine per i subemendamenti, prevista per il 4.

Tra le novità del ddl anticorruzione c'è l'introduzione dei reati di "corruzione tra privati" e di "traffico di influenze illecite". Queste novità che impatto avranno sulle aziende? Ci saranno adeguamenti anche in materia di 231/01?
Modificando e ampliando la portata punitiva dell'art. 2635 cod. civ. il progetto Severino - con l'obbiettivo di assicurare una maggiore trasparenza nel mercato e a tutela di una leale concorrenza tra le imprese - ha previsto anche un mutamento nella definizione del reato: non si tratterà più di un reato di semplice infedeltà patrimoniale, caratterizzato da una dazione di denaro o promessa di utilità, bensì di un reato qualificato come "corruzione", seppure tra soggetti privati. Tra l'altro il progetto prevede la punibilità non solo dei vertici aziendali (amministratori, direttori generali, dirigenti che redigono i documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) che siano stati corrotti, ma di chiunque all'interno della società sia posto alle dipendenze di tali soggetti: in pratica chiunque appartenga alla società. Tale progetto, inoltre dispone che la corruzione tra privati costituisca uno di delitti sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/01. Ciò comporta inevitabilmente per le società la necessità di adeguare i propri modelli organizzativi.
In altri termini le aziende dovranno evitare che vengano commessi da parte di propri dirigenti/dipendenti comportamenti che in passato violavano solo l'etica di impresa, ma che da domani (nel caso di approvazione del decreto) costituiranno un grave reato che porterebbe, tra l'altro, rilevanti conseguenze penali per le stesse aziende (oltre che per i loro dirigenti/dipendenti).
Con il reato di traffico di influenze illecite in sostanza si vorrebbero rendere penalmente rilevanti quelle condotte di "intermediazione" tra privato e Pubblico Ufficiale anticipando la soglia di punibilità rispetto al momento consumativo della corruzione. Il ddl Severino tuttavia non ha esteso la disciplina del D.Lgs. 231/01  a tale reato. Scelta che, ad una prima analisi, mi pare inopportuna.

Non ci sarà nulla invece sul falso in bilancio e sull'autoriciclaggio. Era necessario introdurli?

Anche se non condivido alcune delle critiche che attualmente vengono mosse all'attuale disciplina del reato di falso in bilancio, ritengo tuttavia che delle modifiche sarebbero necessarie sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla struttura del reato, sia infine con riferimento alle (pur doverose) soglie di punibilità attualmente troppo elevate.
Ho molti dubbi invece sulla necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio.
La questione è complessa e meriterebbe comunque un serio approfondimento di compatibilità con il sistema penale.

Saranno aumentate le pene massime dei reati di corruzione già esistenti: può servire da deterrente?

Innanzitutto va detto che il disegno di legge non si limita ad inasprire le pene ma, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, ha inserito il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità".
In sostanza sparisce il reato di concussione per induzione.
La vittima del comportamento induttivo del Pubblico Ufficiale, oggi non punibile domani, con l'approvazione del ddl, sarà penalmente sanzionata.
La scelta, seppure in qualche modo in linea con le indicazione dell'OCSE, mi pare discutibile: per motivi di politica criminale si è optato di punire anche coloro che sono vittime di comportamenti di abuso da parte della Pubblica Amministrazione che pongono il privato in uno stato di soggezione pur senza usare esplicite minacce. Circa l'aumento delle pene la penso come Manzoni e le sue grida: inutili in funzione preventiva.
L'aumento delle pene tuttavia porterà ad un allungamento dei termini di prescrizione per tali reati. Personalmente ritengo che una riforma organica volta a incrementare ragionevolmente i termini di prescrizione per tutti i reati (e non solo per quelli di cui stiamo discutendo) sarebbe stata una scelta più appropriata.

I clienti vi hanno chiesto già dei pareri in merito e in seguito aumenteranno il numero delle consulenze sul tema?

È inevitabile che le Imprese più serie si porranno il problema di adeguare i loro modelli organizzativi alle novità legislative e quindi ritengo che sul punto vi saranno delle richieste di consulenza rivolte al nostro studio.

Peraltro la questione è stata più volte affrontata in passato poiché molte aziende avevano il problema di dipendenti infedeli che non riuscivano a colpire come avrebbero voluto per la mancanza di adeguati strumenti normativi.

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De Castiglione Ingraffia Zanchi PaolaSeverino, Enricode Castiglione


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