Il 17 aprile scorso il ministro Paola Severino ha depositato alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera l'emendamento al ddl anticorruzione. Il punto sul ddl verrà fatto il prossimo 8 maggio, dopo la scadenza del termine per i subemendamenti, prevista per il 4.
Tra le novità introdotte, la "corruzione per l'esercizio della funzione", che potrebbe essere punita non più con 2-4 anni ma con 1-5 anni; la corruzione tra privati punita con la reclusione da 1 a 3 anni e il raddoppio delle pene nel caso di società quotate; per peculato, concussione, corruzione propria e corruzione in atti giudiziari è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Ma all'interno dell'ddl, come molti hanno fatto notare, mancano riferimenti sul falso in bilancio e sull'autoriciclaggio. Ad ogni modo il filo conduttore dell'inasprimento delle pene potrebbe servire da deterrente. O meglio, «il vero fattore deterrente - afferma Antonio Golino (in foto) socio di Clifford Chance, raggiunto da TopLegal - non è l'entità della pena ma la certezza della sua applicazione».
Tra le novità del disegno di legge anticorruzione c'è l'introduzione dei reati di corruzione privata e di traffico di influenze. Quale impatto avrà sulle aziende? Ci saranno adeguamenti anche in materia di 231?
L'art. 2635 cc che sanziona la corruzione privata non ha portato a una sola condanna! La riforma amplia il novero dei soggetti punibili e rende il reato procedibile d'ufficio. Il traffico di influenze anticipa la soglia di punibilità delle condotte corruttive agli atti preparatori antecedenti anche al tentativo di corruzione. Viene punito il mediatore che si fa dare o promettere denaro o altra utilità in funzione di una relazione esistente con un pubblico ufficiale.
La corruzione privata entra a far parte dei reati per cui è prevista la responsabilità dell'ente, limitatamente all'ente del corruttore. Infatti il corruttore agisce di solito a interesse e vantaggio della società. Il corrotto tipicamente agisce a danno dell'ente, venendo così a mancare il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente, che costituisce il presupposto necessario della responsabilità amministrativa ex 231.
Non ci sarà nulla, invece, sul falso in bilancio, né sull’autoriciclaggio. Sarebbe invece stato necessario introdurli?
Per queste fattispecie ci sono due separati disegni di legge all'esame del Parlamento. Ritengo che siano auspicabili: (i) una riforma in materia di false comunicazioni sociali; e (ii) un'introduzione in Italia del reato di autoriciclaggio, ossia del reimpiego da parte del reo dei proventi della propria attività criminosa. In Svizzera più volte sono riuscito a ottenere dei sequestri di beni proprio grazie alla disciplina dell'autoriciclaggio, consentendo quindi il recupero del provento del reato anche laddove i reati sottostanti (corruzione e appropriazione indebita) erano vicini alla prescrizione.
Saranno aumentate le pene massime dei reati di corruzione già esistenti. Potrà servire da deterrente?
Il vero fattore deterrente non è l'entità della pena ma la certezza della sua applicazione. Questa riforma contribuisce a eliminare sacche di impunità mediante: un allungamento dei tempi di prescrizione; l'introduzione della procedibilità d'ufficio per la corruzione privata; l'ammissibilità di intercettazioni telefoniche; e l'anticipazione della soglia di punibilità. Inoltre, la nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione rende punibile il pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri, anche quando non è identificato l'atto amministrativo corrispettivo della dazione.
I clienti vi hanno chiesto già dei pareri in merito? Potrebbe aumentare il numero di consulenze sul tema?
Già con l'introduzione del Bribery Act del Regno Unito, che è notoriamente caratterizzato da un alto grado di extraterritorialità, abbiamo avuto un forte aumento di richieste di consulenza. Ci aspettiamo ora un ulteriore incremento perché le aziende dovranno procedere a un repentino aggiornamento dei modelli 231.
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