Contenzioso

De Berti Jacchia vince di nuovo per GlaxoSmithKline

L'insegna, con il partner David Maria Santoro, ha ottenuto il rigetto della domanda avversaria avente per oggetto un'ingente richiesta di risarcimento

24-01-2020

De Berti Jacchia vince di nuovo per GlaxoSmithKline




Dopo il successo ottenuto lo scorso marzo in Cassazione, De Berti Jacchia con il partner David Maria Santoro (in foto) torna a difendere GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Gsk Ch) in una delicata controversia in tema di responsabilità da prodotto davanti alla prima sezione civile del tribunale di Udine. 

Il giudizio era stato promosso per ottenere il risarcimento del danno asseritamente legato al prolungato utilizzo di una pasta adesiva per dentiere distribuita da Gsk Ch, indicata come difettosa o comunque dannosa per la salute e dunque fonte di responsabilità per fatto illecito.

All’esito di un’istruttoria complessa, il tribunale di Udine, con sentenza pubblicata il 20 dicembre 2019, ha accolto le argomentazioni a difesa di Gsk Ch e ha rigettato la domanda, condannando l’attrice al rimborso parziale delle spese di lite e al pagamento integrale degli oneri per lo studio medico-legale della vicenda.

In particolare, ai fini del giudizio di difettosità, ha rammentato che “il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità” e che “la sola verificazione di un danno di per sé non depone per una valutazione di difettosità o pericolosità del prodotto”: doveva, invece, darsi rilievo nella fattispecie alla prova dell’abnormità dell’utilizzo del prodotto da parte dell’attrice, in spregio del generale principio di auto-responsabilità sancito dall’art. 1227 c.c., in quanto, diversamente ragionando, si sarebbe andati ad aggiungere ai molti obblighi di sicurezza che già gravano il produttore anche il farsi carico delle conseguenze di qualunque comportamento dell’utilizzatore relativo al prodotto, rendendo così la responsabilità del produttore concretamente priva di limiti.

Ad analoghe conclusioni doveva giungersi con riguardo alla dedotta responsabilità aquiliana, in quanto l’ipotesi su un nesso eziologico esclusivo non aveva trovato concreto supporto scientifico mentre la comprovata utilizzazione abnorme e sconsiderata del prodotto da parte dell’attrice ben si poneva quale causa autonoma della sua patologia, di tal che i dubbi sulla formulazione del prodotto – del tutto sicuro se utilizzato in modo responsabile e rispettoso delle avvertenze ed istruzioni del produttore – riguardavano solo un fattore occasionale, estraneo alla genesi dei danni lamentati.

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