«Non si tratta di “allentamento sull’elusione” quanto del giusto e fin troppo atteso intervento», è la dichiarazione di Stefano Petrecca (in foto) sulla bozza di legge delega fiscale. Anche il socio di Di Tanno e Associati, come i precedenti professionisti interpellati da TopLegal sull'ipotesi di riforma, evidenzia gli aspetti positivi della strategia del Governo.
Cosa vuole dire, in termini pratici, questo allentamento sull'elusione e l'allontanamento dei pm dalle imprese?
Era un intervento che tutti si aspettavano, (basti pensare che in Parlamento giacciono da anni ben tre proposte di legge) per mettere ordine alla materia dell’elusione e, soprattutto, dell’abuso del diritto che, in assenza di chiare indicazioni normative, aveva determinato da un lato l’“abuso dell’abuso” da parte dell’Amministrazione finanziaria e di alcuni giudici, e dall’altro il blocco di qualsiasi possibilità di pianificazione del carico tributario. Ci si muove, insomma, nella direzione del contrasto dell’elusione, ma nel quadro, si spera, della certezza del diritto e delle situazioni economiche, come peraltro ben evidenziato dalla stessa Relazione Governativa al disegno di legge.
Come si può non considerare l'elusione un reato penale quando la Cassazione lo ha ribadito più volte?
Occorre fare attenzione all’eccesso di giustizialismo e considerare che un conto è l’evasione fiscale, dove è chiara e provata l’intenzione di evitare il pagamento di imposte e, quindi, di contribuire alle pubbliche necessità, altro conto è l’elusione o, peggio, l’abuso del diritto, dove i comportamenti e, soprattutto, le intenzioni dei contribuenti (le c.d. “valide ragioni economiche”) sono più difficili da indagare e interpretare. La qual cosa, specie in campo penale, dove l’elemento soggettivo (il dolo o la colpa) è determinante, assume un valore assoluto e, quindi, è bene muoversi con cautela. La scelta di evitare sanzioni penali in caso di elusione o di abuso del diritto si muove, dunque, nella direzione della certezza del diritto e nel pieno rispetto del principio fondamentale “nulla poena sine lege”, che è poi lo stesso affermato dalla Cassazione nella sentenza più recente sul tema.
Fiscale come materia di 231. I modelli dovranno essere necessariamente riaggiornati? È utile per evitare cosa?
Su questo punto, trattandosi di bozza di legge delega, sarà importante vedere come la stessa si trasformerà in norme delegate e, quindi, se effettivamente ciò comporterà un rinvio alla 231. Per il momento si può dire che, nei fatti, per quei “soggetti di maggiori dimensioni” di cui parla la norma gli strumenti e le strutture di “gestione e controllo del rischio fiscale” sono già in essere e l’individuazione delle responsabilità (si pensi alla firma del Modello Unico) già effettuata.
Gdf e Agenzia delle entrate non potranno comunicare più i nomi dei presunti furbetti del fisco. È un bene o allontana l'attenzione?
La lettera b) dell’art. 10 mi sembra invece una norma di sacrosanta civiltà giuridica. Un conto, infatti, è la giusta diffusione del principio che l’evasore fiscale è un parassita e, talvolta, anche un delinquente, altra cosa invece è la gogna mediatica cui si può essere sottoposti quando si è ancora nella fase dell’accertamento (o del contenzioso) e, quindi, non c’è stata ancora nessuna definizione certa di responsabilità o tantomeno di evasione. L’esperienza insegna che almeno nel 50% dei casi le verifiche fiscali finiscono in maniera ben diversa da come iniziano e diffondere dati di presunta “evasione” che poi saranno smentiti in via definitiva può causare seri danni, tanto di immagine quanto economici, specie a chi esercita un’attività produttiva.
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