Dentons, con un team del dipartimento di tax guidato dal partner Giulio Andreani (in foto), ha ottenuto una pronuncia favorevole in Cassazione per un gruppo di risparmiatori, residenti in Italia, che avevano detenuto sino alla fine del 2008 delle somme di denaro in Svizzera e che risultavano inclusi nella cosiddetta Lista Falciani.
Con l’ordinanza n. 2262 dello scorso 2 febbraio, relativa alla imponibilità delle somme detenute in maniera occulta all’estero da persone residenti in Italia risultanti dalla Lista Falciani, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di civiltà giuridica, secondo cui opera solo dalla data della sua entrata in vigore (1 luglio 2009), e non anche per i periodi precedenti, la norma (art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009) in forza della quale si presume che gli investimenti e le attività finanziarie detenute nei “paradisi fiscali” siano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione.
Ai sensi di questo principio sono, quindi, destinate a cadere molte delle contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti risultanti dalla predetta lista, nonostante i giudici abbiano ritenuto, sotto altro profilo, processualmente utilizzabili le informazioni emergenti da tale lista. Ciò perché non si tratta di una norma processuale, in quanto tale volta semplicemente a fare emergere reddito imponibile, ma di una norma sostanziale, considerato che dalla sua applicazione deriva la generazione, e non la sola emersione, di reddito.
Si tratta di una sentenza rilevante in quanto la dichiarata irretroattività della suddetta norma comporterà l’azzeramento degli accertamenti che il Fisco ha emesso, relativamente ai periodi anteriori all’1 luglio 2009, nei confronti di migliaia di contribuenti risultanti dalla Lista Falciani.
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