Zitiello, con un team specializzato in contenzioso guidato dalla partner Benedetta Musco Carbonaro (in foto), ha assistito con successo Credito Emiliano in materia di derivati dinanzi alla Corte d’Appello di Milano.
Con la sentenza 2859/2018, la Corte, rivedendo completamente il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza 3459 del 2013, oltre a confermare la piena legittimità dei derivati anche puramente speculativi, ha affermato che nessuna disposizione della normativa di riferimento prevede l’obbligo di indicare nei contratti il mark to market o gli scenari probabilistici. Nel 2013, la stessa Corte aveva ritenuto che tali carenze informative determinerebbero addirittura la nullità dei contratti derivati per assenza di causa.
A tale specifico riguardo la Corte ha affermato che la causa, essendo un elemento essenziale del contratto, costituisce un elemento oggettivo che nulla ha a che vedere con le informazioni rese all’investitore o comunque con la sfera soggettiva delle parti, pertanto la sua sussistenza è un dato oggettivo che prescinde dalla comunicazione o meno degli scenari probabilistici.
Nel caso, quindi, eventuali omissioni informative possono rilevare in termini di risarcimento del danno, ma certamente non in termini di causa del derivato e quindi di nullità.
Per quanto riguarda i costi impliciti dei derivati, la Corte ha ritenuto che essi non hanno niente a che vedere con l’esito finale delle operazioni, né tanto meno con il risultato delle stesse in termini per esempio di addebito dei differenziali. Il che significa che, anche laddove sia configurabile la violazione dell’obbligo di disclosure dei costi impliciti, l’eventuale risarcimento può essere riconosciuto solo in misura pari all’ammontare degli stessi, ossia limitatamente a quanto il cliente ha pagato in più per la singola operazione, ma non in misura pari all’eventuale perdita poi prodotta dal derivato.
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