Stefanelli & Stefanelli, con il socio co-fondatore Andrea Stefanelli (in foto), ha assistito con successo Ikon la quale aveva impugnato l’affidamento di una procedura su Mepa a un'altra partecipante per una serie di vizi inerenti l’offerta tecnica dell’affidataria.
Il consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana ha stabilito che la condotta dell’amministrazione pubblica consistente nel non aver inviato al RegInde il suo indirizzo di Pec configura una sostanziale violazione del diritto di difesa del privato, riconosciuto e tutelato dagli artt. 24, 113, 97 della Costituzione nonché art. 6 della Cedu.
La circostanza che un Asp siciliana non abbia provveduto – come invece le impone la legge – a inserire il proprio indirizzo Pec nel registro presso il Ministero della Giustizia, non può penalizzare il ricorrente privato, che si trova in una condizione “sfavorevole” di non poter effettuare la notifica telematica nei tempi (già brevissimi) disposte dalla legge per proporre ricorso.
Il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di notifica dell’atto introduttivo, che era stato notificato telematicamente sia alla Pa resistente che alla controinteressata, agli indirizzi Pec reperiti, per quanto riguarda la ditta, all’interno del registro Inipec, mentre per ciò che concerne l’Asp Ragusa, presso gli indirizzi contenuti nel registro Ipa. Uno degli indirizzi Pec relativi all’Asp siciliana risultava pubblicato anche sul sito della Pa, che espressamente lo abilitava all’invio di tutte le comunicazioni aventi “valore di legge”.
Ciò nonostante, a detta del Tar Catania, la recente modifica dell’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, che aveva espunto il Registro Ipa dai pubblici elenchi da cui attingere gli indirizzi validi per effettuare le notifiche degli atti giudiziari, obbligava a individuare l’indirizzo Pec corretto solo (ed esclusivamente) tra quelli pubblicati nel registro RegInde. Inoltre, se una Pa non aveva provveduto a inviare al Ministero di Grazia e Giustizia l’indirizzo di posta certificata da inserire nel RegInde, in ogni caso non si poteva utilizzare l’indirizzo Pec del RegInde ma, anacronisticamente, occorreva procedere con una notifica per posta.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana, con una sentenza citata, ha rigettato una simile lettura della norma, non solo annullando la pronuncia di primo grado, e concedendo all’appellante un termine per procedere alla rinotifica del ricorso all’Asp Ragusa “nelle forme ordinarie”, ma ne ha anche disposto trasmissione al Ministero della Giustizia, alla Procura Regionale della Corte dei Conti e al Prefetto della Provincia di Ragusa, affinché vigilino sulla condotta dell’Amministrazione sanitaria nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 16, comma 12, D.L. 179/2012.
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