Direttiva MIFID 2: ecco cosa cambia dal 3 gennaio

12-02-2018

Direttiva MIFID 2: ecco cosa cambia dal 3 gennaio

Il legislatore europeo, con l’emanazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), ha previsto una serie di interventi ritenuti necessari al fine di assicurare agli investitori un livello di protezione più elevato, aumentare la trasparenza dei mercati e rafforzare la fiducia degli investitori, messa a dura prova dalle crisi finanziarie degli ultimi anni.

Le novità sono molteplici, sono state introdotte regole più stringenti in materia di incentivi, conflitti d’interesse e best execution, sono state maggiormente chiarite e rafforzate le modalità con le quali gli intermediari dovranno effettuare i test di adeguatezza e appropriatezza della propria clientela, è stata significativamente rafforzata la regolamentazione del servizio di consulenza e sono stati introdotti obblighi in materia di product governance, conoscenza e competenza dei soggetti che prestano consulenza o forniscono informazioni alla clientela e in materia di client reporting, con specifico focus sui costi che sostiene il cliente.

Nell’ambito delle innumerevoli novità previste, l’istituto che più degli altri si pone l’obiettivo di maggior tutela degli investitori è quello della “product governance”. Con l’entrata in vigore della Direttiva in particolare, i produttori di strumenti finanziari saranno tenuti a individuare - nell’ambito del processo di approvazione del prodotto - il mercato di riferimento (c.d. target market) di clienti finali per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto è compatibile e a cui pertanto tale prodotto dovrà essere destinato; come parte di tale processo, i produttori dovranno identificare anche il c.d. target market negativo, ovvero individuare quel gruppo di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è ritenuto adatto. Oltre a definire il target market, i produttori dovranno anche specificare una strategia di distribuzione che sia coerente con il target market identificato.

Tali informazioni – soggette a riesame periodico – dovranno essere messe a disposizione dei distributori i quali dovranno, in primo luogo, essere in grado di comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari che decideranno di offrire in vendita o raccomandare, gli specifici rischi agli stessi connessi, nonché la struttura dei relativi costi.

I distributori, a loro volta, sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e di quelle fornite dai loro clienti, dovranno individuare un target market di riferimento più concreto e attuale rispetto a quello individuato dai produttori; allo stesso modo, dovranno individuare anche un target market negativo.

Accanto ai descritti nuovi obblighi in materia di governance del prodotto, gli intermediari saranno tenuti a ottemperare a requisiti di trasparenza molto più ampi rispetto al passato. In particolare, in materia di incentivi, la Direttiva ha introdotto l’obbligo di comunicare nel dettaglio prima che un investitore esegue un’operazione i costi che la stessa comporterà, scomposti per singola voce che contribuisce all’importo totale, nonché ex-post, nell’ambito della rendicontazione annuale, dove dovrà essere chiaramente espresso anche l’effetto che tali costi hanno avuto sul rendimento dello strumento acquistato, che dovrà infatti essere indicato sia al lordo di tali costi che al netto.

Inoltre, la normativa ha fortemente rafforzato i vincoli da rispettare da parte degli intermediari perché possano continuare a percepire tale tipologia di remunerazione, in particolare, dovranno essere in grado di dimostrare che sia fornito al cliente un servizio di qualità più elevata, proporzionale al valore degli incentivi ricevuti, di cui dovrà inoltre essere tenuta traccia nel tempo, al fine di dimostrare l’utilizzo effettuato in ottica di accrescimento della qualità del servizio fornito alla clientela.

Strettamente legato all’innovato tema degli incentivi, troviamo il servizio di consulenza c.d. indipendente di nuova introduzione, che si differenzia dal servizio di consulenza prestato fino ad oggi principalmente per il fatto che l’intermediario che deciderà di prestarlo alla propria clientela non potrà percepire alcun tipo di incentivo o, nel caso, dovrà retrocederlo immediatamente al cliente stesso.

Infine, a completamento dell’innovato quadro normativo e a rafforzamento degli obiettivi di tutela degli investitori, il nuovo art. 4-duodecies del TUF ha introdotto il c.d. whistleblowing anche con riferimento agli ambiti normativi regolati da MiFID II. In particolare, il personale degli intermediari potrà ora segnalare direttamente all’Autorità violazioni della normativa di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, fornendo un ulteriore strumento di controllo e supervisione utile ad intercettare qualunque comportamento posto in essere in violazione della normativa in materia di servizi d’investimento.

 

Marcello Fumagalli, Direttore Area Consulenza Banche ed Intermediari Finanziari di Unione Fiduciaria


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