L’art. 19 della L. n. 81/2017 stabilisce che l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, deve altresì individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative per assicurare la “disconnessione” del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Il legislatore non fornisce, però, le concrete modalità attuative del diritto alla disconnessione del lavoratore.
Peraltro, il semplice divieto per i superiori gerarchici e colleghi di mandare mail e di interloquire con il lavoratore al di fuori dell’orario di lavoro, oltre a risultare in contrasto con le esigenze delle moderne organizzazioni aziendali, non supera comunque le problematiche rappresentate da quelle attività che sono svincolate da rigidi orari di lavoro.
Invero, se nell’ipotesi di prestazione lavorativa con tempi di lavoro ben definiti sarà più agevole individuare i casi in cui il lavoratore agile potrà esercitare il proprio diritto alla disconnessione (sostanzialmente sovrapponibile con il proprio diritto al riposo), nell’ipotesi di esecuzione di attività aventi ad oggetto il raggiungimento di determinati obiettivi e, comunque, non caratterizzati da rigidi orari di lavoro, una reale “disconnessione del lavoro” potrà essere solo garantita attraverso il conferimento di compiti lavorativi (da parte dei superiori gerarchici) che siano effettivamente sostenibili dal dipendente.
Pertanto, diverse aziende hanno affrontato la questione nell’ambito di percorsi di orientamento e formativi destinati al proprio personale dirigente aventi anche ad oggetto il nuovo diritto alla disconnessione e più in generale le esigenze di riposo del personale a loro gerarchicamente sottoposto.
Invero, risultando difficoltoso individuare le misure volte ad evitare che il lavoratore sia costantemente raggiungibile, la formazione del management aziendale può rappresentare una delle soluzioni per scongiurare fenomeni di c.d. “iperconnessione”, con possibili conseguenze negative sullo stato di salute del lavoratore.
Alessandro Sampaolesi