Diritti d'autore

Durante con Ughi e Nunziante ha la meglio sulla Siae

L'ente dovrà accettare la tutela della riedizione della Fausta di Donizetti

06-11-2015

Durante con Ughi e Nunziante ha la meglio sulla Siae


Saverio Durante, con il supporto di Agostino Clemente, partner di Ughi e Nunziante, ha ottenuto una sentenza favorevole del Tribunale di Roma che dispone che la Siae accetti in tutela la sua edizione critica dell'opera lirica Fausta quale opera derivata da quella omonima di Gaetano Donizetti, rieditata in ogni sua parte, comprese la musica, i testi, la scenografia e costumi.

La Siae dovrà, dunque, accettare la tutela di edizioni critiche di opere musicali quando rappresentino anche l'elaborazione creativa dell'opera originale. 

La Siae aveva respinto l'istanza di tutela dei diritti d'autore del maestro Durante per la propria opera Fausta, perché la giudicava priva dei necessari requisiti di creatività previsti dall'art.4 della legge sul diritto d'autore. Il Tribunale di Roma ha invece respinto tale assunto e, al contrario, ha disposto che la Siae accetti in tutela l'opera, ribadendo che, ai fini della tutelabilità di diritto d'autore di un'opera derivata, occorre che tale elaborazione dell'opera originale abbia un riconoscibile apporto creativo. 

Sulla scia di una precedente pronuncia della Cassazione, il tribunale ha stabilito che l'edizione critica, per la quale è prevista una tutela minore specifica dall'art. 85 quater della legge sul diritto d'autore, può essere protetta anche come elaborazione creativa ex art. 4 della stessa legge, qualora, come nel caso in esame, sia riconoscibile un'attività di deduzione, interpretazione e critica, che testimonia il contributo creativo espressivo dell'autore.

La sentenza si pronuncia anche al riguardo del differente profilo della sindacabilità delle decisioni del comitato tecnico della Siae. L'ente infatti aveva eccepito l'inammissibilità delle impugnazioni delle proprie determinazioni, in base all'assunto secondo cui l'adesione all'ente da parte dell'autore comporterebbe la sua accettazione tacita di tutte le disposizioni e i provvedimenti  della Siae, per cui gli sarebbe inderogabilmente preclusa ogni azione contro le decisioni assunte dall'ente sulle proprie opere. Il tribunale ha respinto l’eccezione ritenendo che sia contrario ai principi generali dell'ordinamento il non poter sindacare la condotta della Siae, pretendendo una sorta di zona franca. 

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