Con sentenza n. 1741 del 18 luglio 2018, il Tar per la Lombardia, sede di Milano, ha accolto il ricorso promosso da Edison contro le delibere dell’Autorità di Regolazione e Energia, Reti e Ambiente – Arera, n. 181/2011 e n. 187/2011 in materia di cogenerazione.
La società è stata da Gpa con un team composto da Eugenio Bruti Liberati (in foto), Alessandra Canuti e Pinella Altiero.
Secondo la ricorrente, le delibere impugnate – con cui l’Autorità, aggiornando la disciplina regolatoria sulla cogenerazione, aveva di fatto escluso gli impianti di cogenerazione tradizionale dai benefici della priorità del dispacciamento e dell’esonero dall’obbligo di acquistare certificati verdi – si ponevano in contrasto con le disposizioni nazionali e comunitarie in vigore al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati che, pur introducendo un sistema di incentivazione per la cogenerazione ad alto rendimento (c.d. “Car”), non statuivano l’abrogazione degli incentivi in favore della cogenerazione tradizionale, né denunciavano un’intenzione implicita in tal senso.
Il Tar, accogliendo il ricorso di Edison ha disposto l’annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui prevedono che per unità di produzione di cogenerazione, ai fini del riconoscimento dei benefici e degli incentivi previsti, si intende un’unità di produzione di cogenerazione alto rendimento per la quale la grandezza Echp (cioè l’energia prodotta mediante cogenerazione) risulti superiore o pari alla metà della produzione totale lorda.
Il giudice – condividendo le tesi formulate da Edison – ha ritenuto tale previsione in contrasto con la normativa positiva di riferimento e con la sua ratio, che è quella di incentivare e privilegiare l’utilizzo dell’energia prodotta mediante impianti, come quelli di cogenerazione, che consentano un risparmio di energia primaria e la conseguente riduzione delle emissioni.
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