Le 12 società di gestione aeroportuale, assistite dal partner di Elexia Enrico Mormino, esperto di diritto del trasporto aereo, hanno ottenuto dalla Cassazione a sezioni unite civili l’accoglimento del loro ricorso e il riconoscimento definitivo della natura di tributo di scopo delle somme da versarsi al fondo antincendio, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice tributario.
La sentenza segue di pochi mesi l’ottenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge n. 208/2015, norma con cui il legislatore era intervenuto retroattivamente per favorire le amministrazioni nelle numerose controversie in essere, aventi ad oggi un valore di oltre 230 milioni.
Le società di gestione aeroportuale lamentano, infatti, l’utilizzo dei 30 milioni annui da versarsi al fondo antincendio per finalità che, a partire dal 2009, non hanno nulla più a che vedere con l’ambito aeroportuale e, nello specifico, con la riduzione dei costi sostenuti dallo Stato per il servizio antincendio aeroportuale.
Importante anche la statuizione della suprema corte sulla potenziale valenza di giudicato esterno della sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma n. 10137/51/14 a partire dal 2009, cioè da quando è venuto meno l'originario scopo legislativo del fondo antincendio ad opera dell'art. 4, comma 3 - bis, del d.l. n. 185 del 2008.
Si tratta di un ennesimo e importante riconoscimento delle ragioni delle società di gestione aeroportuale coinvolte, che possono adesso far valere l’efficacia esterna della positiva sentenza passata in giudicato in relazione ai 30 milioni annui da versarsi a partire dal 1° gennaio 2009.
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