Da oggi sui professionisti grava un nuovo illecito penale. Si tratta del reato di falsità in attestazioni nelle procedure fallimentari. Introdotto dall’art. 33 del dl Sviluppo (83/2012), il reato si configura sia in presenza di condotta omissiva sia di condotta commissiva. Ma con una differenza. Nel primo caso la norma parla di omissione di “informazioni rilevanti”, nel secondo di esposizione di “informazioni false”.
Come ha evidenziato l'ufficio studi della Corte di Cassazione (relazione III/7/2012), quindi, esiste un'asimmetria tra la condotta omissiva e quella commissiva. Mentre qualsiasi falsità commissiva, anche se relativa a dati di scarsa rilevanza, integrerebbe il nuovo reato, la fattispecie omissiva, invece, riguarderebbe soltanto informazioni definite “rilevanti”.
Per entrambe le fattispecie, però, la pena è uguale. La sanzione prevista consiste nella reclusione da due a cinque anni e in una multa da 50mila a 100mila euro. Sono, inoltre, previste due circostanze aggravanti: una prima per il caso in cui il fatto sia commesso dal professionista al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; una seconda per il caso in cui dal fatto consegua un danno per i creditori.