Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo dell’obbligo di fatturazione elettronica, destinato a cambiare l'operatività di piccole e grandi imprese e degli studi professionali dal 2019. Insieme al nuovo istituto del Gruppo Iva, la fatturazione elettronica si pone tra le novità “rivoluzionarie” in materia tributaria, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019. I due temi sono stati oggetto di un incontro organizzato da Poggi il 13 dicembre all’Hotel Milano Scala, con la media partnership di TopLegal, per analizzare le opportunità, le criticità e gli effetti dei nuovi strumenti nell’organizzazione delle imprese e dei professionisti.
Le novità fondamentali in materia di Iva e fatturazione elettronica sono state affrontate da Pasquale Murgo, collaboratore di Poggi, che ha chiarito che si tratta, in sostanza, di tre obblighi differenziati. Il primo, entrato in vigore già dal 1° luglio 2018, riguarda le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori. Il secondo, dall’impatto significativo nei rapporti b2b e b2c, è l’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, che si applicherà alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nello Stato. Il terzo è il cosiddetto “esterometro”, un obbligo nuovo che ha come finalità quella di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i flussi in termini di beni o servizi effettuati o ricevuti da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato. Diverse le questioni tecniche oggetto di attenzione degli esperti, anche se Murgo ha precisato che la fattura elettronica non sposta la valenza giuridica del documento fattura, fondamentale per l’applicazione dell’imposta.
Giovanni Panzera da Empoli, socio di Salvini Escalar, si è concentrato sul nuovo istituto tributario del Gruppo Iva, che – ha spiegato – l’Italia ha introdotto in ritardo rispetto altri paesi europei. Si tratta di un regime opzionale a scelta dei contribuenti, non obbligatorio come invece previsto, per esempio, in Germania. L'istituto fa riferimento a un unico soggetto passivo, rappresentato da un insieme unitario di soggetti per cui ricorrano congiuntamente determinati vincoli (finanziari, economici e organizzativi).
Sempre nell’ambito del Gruppo Iva, Gloria Gaiba di Poggi, ha chiarito quali sono le opportunità di redigere eventualmente un regolamento di gruppo, utile per determinare la cooperazione tra i diversi soggetti passivi ai fini degli adempimenti e per regolare gli aspetti finanziari e le modalità di determinazione dei vantaggi. L'adesione al Gruppo Iva – ha chiarito Gaiba – comporta infatti l’applicazione del principio “all-in all-out”, oltre al regime della responsabilità solidale e paritetica.
In conclusione, Monica Zafferani di Poggi ha illustrato gli spunti offerti dalla Circolare 19/E del 2018 sotto il profilo della separazione delle attività. In base alla Circolare 19, ora il riferimento alla classificazione Ateco non è più esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili. L'esigenza di apertura, secondo Zafferani, è nata per rendere fruibile lo strumento del Gruppo Iva anche in situazioni particolarmente complesse.
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