Non basta l'assenza di motivi economici convincenti a fissare l'elusività di un'operazione. Lo ha stabilito la sentenza della sezione tributaria della Cassazione 1465 del 21 gennaio 2008, che affronta il problema dell'economicità delle scelte imprenditoriali e la sua rilevanza sul piano fiscale.
Oggetto della controversia era stata una joint venture internazionale che vedeva associate la Piaggio, assistita da Andrea Russo dello studio romano di Pirola Pennuto Zei, e la Daihatsu Motor Company, assistita dagli avvocati Francesco De Luca e Sebastiano Stufano, dello Studio legale F. De Luca. Le due aziende avevano creato una terza società per la produzione e distribuzione di minivan su licenza della Daihatsu. Da un punto di vista generale, la Cassazione enuncia il principio in base al quale al contribuente spetta l'onere di provare la sussistenza di logiche e coerenti ragioni economiche che hanno guidato le scelte imprenditoriali e all'amministrazione fiscale spetta quello di provare che le scelte del contribuente non siano assistite da valide ragioni economiche e che abbiano solo come scopo quello di ottenere un indebito risparmio di imposta o una riduzione della normale tassazione. In particolare, la Cassazione censura l'operato dell'amministrazione fiscale in presenza di valide e incontestate ragioni economiche che hanno assistito la costituzione di una joint venture tra Piaggio e Daihatsu. Ritenendo di conseguenza irrilevante sul piano fiscale tale scelta imprenditoriale rispondente a ragioni industriali, tecnologiche, economiche e finanziarie ben precise, la Cassazione censura altresì il tentativo dell'amministrazione fiscale di attribuire a singoli contratti o ad alcuni di essi una logica decontestualizzata rispetto al generale quadro dell'iniziativa di joint venture intrapresa dai due partner in questione.
«La novità di questa sentenza», spiega Sebastiano Stufano, «sta nell'aver precisato la distribuzione dell'onere della prova tra le parti processuali nel caso in cui l'accertamento fiscale sia basato sulla attribuzione di rilevanza a scelte imprenditoriali infelici o che non hanno prodotto utili e nell'aver concettualmente attribuito una intrinseca validità economica e conseguente insindacabilità fiscale a progetti di joint venture come quello intrapreso da Piaggio e Daihatsu».
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