Il Consiglio nazionale forense, guidato da Guido Alpa (in foto) ha stabilito il numero dei crediti formativi che gli avvocati dovranno conseguire nei trienni transitori fino all'introduzione definitiva del Regolamento della formazione continua.
Lo scopo è di garantire una maggiore uniformità nell'applicazione del regolamento e di rispettare la stessa relazione di accompagnamento che afferma che è necessario un rodaggio e una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità introdotte dal regolamento, permettendo inoltre di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell'Ordine.
Sulla base di alcuni calcoli fondati su criteri di proporzionalità e progressività, i regimi prevedono che per il triennio formativo 2009-2011 ogni iscritto nell'anno 2008 dovrà conseguire almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di 12 crediti nel 2009, 18 nel 2010 e 20 nel 2011.
Per il triennio formativo 2010-2012 il totale dei crediti per ogni iscritto nel 2009 sale a 83 (di cui almeno 12 in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia), con un minimo di 18 crediti nel 2010, 20 crediti nel 2011 e nel 2012.
Secondo le disposizioni del Regolamento, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (articolo 2). In particolare è previsto che in via transitoria gli iscritti all'albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010 devono conseguire 50 crediti formativi con un minimo di 9 crediti nel 2008, 12 crediti nel 2009 e 18 crediti nel 2010.
Dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all'albo anteriormente alla data del primo gennaio 2011 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.