Contenzioso

Fraccastoro, Torchia e Merani Vivani vincono sui test sierologici

Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo l'accordo tra il policlinico San Matteo e Diasorin per i test sperimentali diagnostici sulle infezioni da coronavirus e riformato la sentenza del Tar Lombardia

21-12-2020

Fraccastoro, Torchia e Merani Vivani vincono sui test sierologici



Il Consiglio di Stato, con la sentenza emessa lo scorso 17 dicembre (n. 8126), ha accolto gli appelli promossi dalla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, assistita da Fraccastoro (TLIndex153), e da Diasorin, affiancata da Torchia (TLIndex164), Merani Vivani e Lrv Legal, e dichiarato legittimo l'accordo di collaborazione scientifica tra il policlinico e la società sui test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARSCov-2.

La decisione del Cds ha riformato integralmente la sentenza del Tar Lombardia (n. 1006/2020), con la quale era stato accolto, in primo grado, il ricorso promosso da una società operante nella ricerca diagnostica e delle biotecnologie finalizzato all’annullamento della deliberazione del San Matteo sul recepimento di un accordo di collaborazione scientifica sui test sierologici con Diasorin.

Fraccastoro ha agito con il name partner Giorgio Fraccastoro (in foto), unitamente a Claudio Tuveri, Alice Volino ed Eleonora Franco.

Diasorin è stata assistita invece da Torchia, con il name partner Luisa Torchia e Gabriele Sabato, da Merani Vivani, con i soci Carlo Merani e Antonella Borsero, e da Corrado Lucchetti di Lrv Legal.

Il supremo consesso della giustizia amministrativa, in particolare, all’esito di un articolato e complesso contenzioso, ha confermato la fondatezza delle argomentazioni degli appellanti, affermando sia l’impossibilità di qualificare la fattispecie in termini di concessione di bene pubblico, sia che il procedimento di validazione scientifica del kit diagnostico rientra nelle attività istituzionali di ricerca proprie del San Matteo ai sensi degli artt. 2 e 4 dello Statuto, conformemente peraltro a quanto stabilito dall’art. 8, commi 4 e 5, del d.lgs. 288/2003.

Sotto altro profilo, inoltre, il Consiglio di Stato ha rimarcato l’assenza dei presupposti per l’invocazione e l’applicazione della normativa pro-concorrenziale, posto che non vi è una limitazione nella scelta dell’amministrazione a un solo partner nell’ambito di attività di ricerca “aperta”, difettando dunque qualsivoglia obbligo di evidenza pubblica. La notizia, data la sua rilevanza per l’intero ambito della ricerca scientifica e segna, a oggi, un unicum nella giurisprudenza amministrativa in materia.


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA