Amministrativo

Fraccastoro vince al Tar Lazio nel caso delle concessionarie di gioco

Lo studio ha assistito Hbg Connex, Admiral Gaming Network, Cirsa Italia, Gamenet, Lottomatica Videolot Rete e Snaitech

28-09-2018

Fraccastoro vince al Tar Lazio nel caso delle concessionarie di gioco

 

Fraccastoro, con Giorgio Fraccastoro (in foto), Michele Guzzo ed Eleonora Franco, ha assistito con successo le concessionarie di giochi pubblici Hbg Connex, Admiral Gaming Network, Cirsa Italia, Gamenet, Lottomatica Videolot Rete e Snaitech, che si opponevano al ricorso proposto da altro operatore del settore innanzi al Tar Lazio per contestare le determinazioni assunte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché il Dm del Mef 25.7.2017 volto a disciplinare la “Riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento”, con specifico riferimento alle macchine da gioco Awp.

In linea con gli obiettivi nazionali di progressiva sostituzione e ammodernamento tecnologico degli apparecchi da gioco e nell’ottica della totale dismissione delle apparecchiature Awp, normativamente prevista entro il prossimo 31 dicembre 2019, l’Agenzia ha, pertanto, pianificato e imposto ai concessionari un programma, scandito per finestre temporali, di progressiva riduzione obbligatoria degli appositi nulla osta di esercizio (Noe) necessari per l’utilizzo delle macchine Awp, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.

La concessionaria ricorrente ha tentato di prospettare al Tar un’interpretazione irragionevole del quadro normativo e regolamentare per sfruttare, a proprio vantaggio, la fase transitoria della dismissione delle macchine Awp e dei correlati Noe, procedendo a una riduzione percentuale di apparecchi di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista dalla legge.

Sennonché, il Collegio, aderendo alle tesi difensive dei concessionari intervenuti in giudizio con Fraccastoro, ha respinto il ricorso, contestando alla concessionaria ricorrente il tentativo di eludere l’obbligo di riduzione delle Awp, mediante l’acquisizione impropria di nuovi Noe, ancora nel 2017, attraverso un distorto utilizzo di un meccanismo (cd. basket) pensato, in realtà, per consentire, esclusivamente, l’emissione di Noe sostitutivi di titoli relativi ad apparecchi Awp dismessi, senza alcun incremento del tetto numerico complessivamente imposto dal legislatore.

Il Tar, aderendo alle tesi degli altri concessionari, ha confermato la legittimità dell’operato di Adm, la quale correttamente ha considerato che la mancata dismissione da parte della concessionaria ricorrente di tutti i Noe di sua spettanza (inclusi quelli acquisiti mediante il sistema del basket nel 2017) avrebbe paradossalmente determinato un incremento ingiustificato delle percentuali di riduzione delle macchine Awp proporzionalmente suddiviso tra tutti gli altri concessionari che si erano, al contrario, perfettamente uniformati agli obblighi di legge. 

In conclusione, il giudice amministrativo ha censurato la condotta della ricorrente fondata su un’interpretazione inammissibile e fuorviante del quadro normativo, in violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.

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