FRENI ALLE OPA, COSA CAMBIA NEL MERCATO LEGALE

11-01-2007

FRENI ALLE OPA, COSA CAMBIA NEL MERCATO LEGALE

Il ministero dell’Economia sta predisponendo il recepimento della direttiva Ue sulle Opa (2004/25). Secondo quanto previsto dai dettami comunitari, gli amministratori di una quotata potranno adottare tecniche di difesa nei confronti di quella società che ha lanciato l’Opa aggressiva, qualora essa non sia soggetta alla “passività” (divieto al Cda di adottare sistemi di difesa diretti senza passare per il quorum del 30% dell’assemblea degli azionisti) e/o alla “neutralizzazione” (l’annullamento di restrizioni al trasferimento di titoli e quelle al diritto di voto previste in statuto o a livello contrattuale).


Oggi in Italia sono in vigore entrambi i principi, che servirebbero a favorire la contendibilità delle società, cioè il trasferimento del loro controllo. Il Governo ora però è chiamato dall’Unione europea a incorporare i dettami della direttiva e scegliere se tradurre o meno la passività e la neutralizzazione in legge. Nel caso in cui decidesse comunque di non inserire tali principi nel tessuto normativo, esso dovrà lasciar libere le società di recepirli a livello statutario. Sarà inoltre introdotto il principio di reciprocità. Sia che i principi siano in vigore a livello statale, statutario o che non siano affatto in vigore, il Cda della società target potrà ugualmente difendersi nel caso in cui misure di difesa analoghe siano vigenti per la società che aggredisce. Con questa mossa l’Unione europea ha voluto da un lato favorire la contendibilità, ma anche rispondere alle esigenze di Paesi membri più protezionisti che preferiscono limitare i casi di Opa ostili.
 
Nel mercato legale i nuovi freni alle Opa significano più lavoro per gli avvocati schierati sia dal lato dell’offerente, sia dal lato della società target. Secondo Mauro Cusmai (in foto), partner di Bonelli Erede Pappalardo, che tra il 2001 e il 2004 è stato responsabile dell’ufficio Opa della Consob e membro della delegazione italiana per la direttiva Ue, «i legali della società offerente, prima di lanciare un’offerta, dovranno conoscere i vincoli di contendibilità della società target; viceversa, i legali della target, una volta lanciata l’Opa, dovranno risalire alle restrizioni dell’offerente. In entrambi i casi i legali dovranno analizzare le rispettive normative nazionali. Se sono assenti norme di passività e neutralizzazione, dovranno valutare le clausole degli statuti delle società coinvolte, le quali potrebbero aver recepito la direttiva Ue tramite disposizioni interne».
 
Si tratterà di fare un lavoro comparativo tra le norme in materia di Opa nei diversi Paesi membri. Non è ancora chiaro però quale giudice sarà incaricato di seguire eventuali contenziosi che potranno sorgere nel corso dell’operazione. In linea teorica se l’Opa dovesse essere lanciata su una società italiana, dovrebbe essere il giudice italiano a seguirne il processo, con il coinvolgimento della Consob, che ha il compito di vigilare sulla correttezza dei comportamenti delle parti durante lo svolgimento dell’offerta.

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BonelliErede MauroCusmai Banca d'Italia, Consob, Ministero dell'Economia e delle Finanze


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