La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 2157 del 1° febbraio 2021, ha confermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno formulata dalla Procura regionale nei confronti di Morgan Stanley con riferimento alla sottoscrizione con la Repubblica Italiana di alcuni prodotti finanziari derivati e all’operazione di ristrutturazione contrattuale degli stessi prodotti avvenuta tra il 2011 ed il 2012.
Anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, Morgan Stanley è
stata assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer (TLIndex19), con un team guidato
da Enrico Castellani, partner responsabile del team dispute resolution,
coadiuvato da Elisa Salatino e Stefania Guarino e da Eugenio Pizzetti (attualmente partner di
Cappelli Rccd - TLIndex32, ma ai tempi del procedimento in Freshfields), da BonelliErede (TLIndex1), con un
team guidato dal partner e leader del focus team debt capital markets
Massimiliano Danusso (in foto a sinistra), coadiuvato da Francesca Marchetti, senior counsel,
ed Ettore Frustaci managing associate; e da Lipani Catricalà (TLIndex120) con un
team composto dal partner Antonio Catricalà (in foto a destra) e da Fabio Baglivo.
I medesimi studi avevano assistito con successo la banca americana di fronte alla Corte dei conti nel marzo 2019.
La sentenza della Corte suprema ha affermato principi rilevanti in merito al perimetro della giurisdizione contabile e, in particolare, alla nozione di rapporto di servizio.
In particolare, con specifico riguardo alla posizione della banca, la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di giurisdizione contabile sulla base del fatto che le condotte contestate riguardano la veste contrattuale di specialista del debito pubblico e si sono estrinsecate secondo modalità tali da non determinare l’assunzione di un modello funzionale di esercizio di potestà pubblica integrante una relazione di servizio e di inserimento organico nell’amministrazione.
Sotto un secondo profilo, la sentenza ha rilevato il difetto di giurisdizione contabile anche alla luce della particolare competenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella materia della gestione del debito pubblico e della relativa qualificazione come controparte qualificata, dalla quale discende una posizione di assoluta parità con la banca americana e l’assenza di asimmetria, avendo la Corte paritariamente individuato in capo alle parti contraenti il patrimonio di conoscenza, esperienza, informazione e autonoma capacità valutativa.
La Cassazione nel medesimo procedimento, invece, ha accolto il ricorso nei confronti dell'archiviazione del caso per gli ex ministri dell'Economia e per gli ex vertici del Mef, che dovranno tornare a giudizio davanti alla Corte dei conti.
Contenzioso