Freshfields e Gianni Origoni Grippo Cappelli hanno assistito con successo rispettivamente Schenker Italiana (gruppo Deutsche Bahn) e Agility Logistic, di fronte alla Corte di Giustizia, in relazione alla legittimità della graduatoria delle domande di clemenza definita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per alcune violazioni al diritto della concorrenza dell'Unione nel settore dei servizi di spedizione internazionale di merci su strada da e per l'Italia.
Freshfields ha agito tramite il partner Gian Luca Zampa, supportato dall'associate Alessandro di Giò del gruppo antitrust dello studio, mentre Gianni Origoni Grippo Cappelli hanno operato i partner Alberto Pera (in foto) e Antonio Lirosi, coadiuvati dal senior associate Matteo Padellaro.
La vicenda risale al 2007 e al 2008, quando diversi operatori italiani, tra cui Dhl Express e Dhl Global Forwarding, Agility Logistic e Schenker Italiana avevano presentato separatamente alla Commissione Europea e all'Agcm domande di clemenza.
Nel giugno 2011, avendo stabilito che le diverse imprese avevano partecipato a un'intesa nel settore dei servizi di trasporto internazionale di merci su strada, l'Agcm ha affermato che la prima società ad averle chiesto l'immunità in Italia fosse stata Schenker Italiana e la seconda fosse stata Agility. In applicazione del programma di clemenza nazionale, Schenker Italiana non è stata quindi condannata al pagamento di alcuna ammenda e Agility ha ottenuto una sostanziale riduzione dell'ammenda.
Dhl ha proposto ricorso dinanzi al Tar (respinto) e poi appello al Consiglio di Stato al fine di ottenere l'annullamento della decisione dell'Agcm ritenendo, in particolare, che quest'ultima abbia ritenuto ingiustamente che essa non fosse stata la prima a chiedere l'applicazione del programma nazionale di clemenza, e conseguentemente non potesse beneficiare dell'immunità dalle ammende. Secondo la tesi di Dhl, l'Autorità avrebbe dovuto tener conto della domanda d'immunità presentata alla Commissione Europea prima delle domande presentate da Schenker Italiana e Agility dinanzi all'Agcm.
Il Consiglio di Stato ha quindi formulato alla Corte di Giustizia un quesito in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione per quanto concerne, tra l'altro, il rapporto esistente tra il procedimento di clemenza comunitario e quello nazionale coesistenti all'interno dellEuropean Competition Network.
La pronuncia odierna conferma la corretta applicazione delle norme in questione da parte dell'Agcm, con riguardo in particolare all'autonomia delle domande di clemenza presentate a livello nazionale, e di conseguenza il ranking adottato dalla stessa Agcm. Essa conferma quindi, in attesa della sentenza nei prossimi mesi da parte del Consiglio di Stato alla luce delle indicazioni ora ricevute dalla Corte di Giustizia Ue, l'esenzione totale di sanzioni per Schenker Italiana, seguita da Agility Logistic, respingendo l'interpretazione delle tre questioni pregiudiziali sostenuta da Dhl.
Risulta dunque avallata la posizione come terza nella graduatoria dell'impresa che per prima si era rivolta alla Commissione europea (Dhl) ma che aveva seguito Schenker Italiana e Agility nel rivelare le condotte specifiche che hanno formato oggetto del procedimento dell'Agcm.
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