La Corte Costituzionale, con la pronuncia del 23.01.2018, depositata il 14.02.2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nella parte in cui prevede che – nelle annualità precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e, nella specie, le ricevitorie Stanleybet.
Stanleybet è stata assistita da De Berti Jacchia Franchini Forlani con un team composto da Roberto Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro, con il supporto del loro dipartimento Tax, e degli avvocati Daniela Agnello e Giuseppe Corasaniti, davanti la Corte Costituzionale
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, in relazione ai ricorsi avviati dai titolari dei centri collegati con il Bookmaker Stanleybet e dalla stessa società maltese, in merito alla legittimità della normativa italiana sull’imposta unica sulle scommesse per le annualità 2008 e 2009.
La Corte ha dichiarato che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010 sono fondate, con riferimento alle annualità d’imposta precedenti al 2011. I giudici tributari dovranno riconoscere l’intervenuta illegittimità costituzionale della norma e annullare gli avvisi di accertamento.
Notizia integrata il 15 febbraio 2018 alle ore 15.56: si inserisce il ruolo dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani.
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