Giovanardi Pototschnig, con il name partner Paolo Pototschnig (in foto), ha assistito Intesa Sanpaolo nel procedimento promosso davanti alla Corte di Cassazione da Lucchini in amministrazione straordinaria per contestare il carattere prededucibile del credito di restituzione di un finanziamento in pool, sotto forma di rilascio di garanzie per crediti commerciali, previsto da un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis della legge fallimentare.
Paolo Pototschnig è stato coadiuvato da un team composto dal senior counsel Paola Figliodoni e dal senior associate Alessandro Panico.
La Corte Suprema è stata chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla possibilità di escludere la prededuzione con un sindacato a posteriori circa l’idoneità di questi accordi ad assicurare il risanamento dell’impresa.
Con la sentenza n. 2627/2018, accogliendo le tesi difensive di Intesa Sanpaolo, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il carattere prededucibile dei crediti per finanziamenti, in qualsiasi forma, effettuati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato deriva ex lege dalla loro previsione nell’accordo stesso, senza che vi siano margini per successive e diverse valutazioni da parte del tribunale in sede di ammissione al passivo.
La Corte di Cassazione ha anche riconosciuto che la definizione di finanziamento prededucibile deve ritenersi estesa ad ogni forma di sostegno finanziario previsto da una accordo di ristrutturazione, ivi comprese le garanzie fideiussorie.
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