Questa volta l'ha spuntata l'internet service provider. Dopo la vittoria di Mediaset contro Yahoo! e Youtube, Google, assistita da Hogan Lovells, ce l'ha fatta contro Rti, seguita dallo studio Previti.
Google è stata assistita dal socio Marco Berliri, da Massimiliano Masnada (in foto), of counsel e Marta Staccioli, associate del team di Technology Media and Telecommunication e da Luigi Mansani, socio del dipartimento di Intellectual Property.
La sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Roma, ha rigettato il ricorso con il quale RTI aveva chiesto di ordinare a Google Inc. di inibire l'accesso ed impedire, per il futuro, la pubblicazione delle immagini di partite di calcio trasmesse da Mediaset sulla
piattaforma di blogging gestita da Google (Blogger).
La Corte capitolina, preso atto dell'avvenuta rimozione da parte di Google dell'accesso ai contenuti in questione, ha affermato che gli Internet Service Provider non sono responsabili dell'eventuale
contenuto illecito del materiale ospitato e caricato dagli utenti in caso di rimozione dopo aver ricevuto dettagliata diffida. Inoltre il Tribunale ha affermato che non è possibile accogliere una richiesta finalizzata ad impedire la futura diffusione di contenuti non ancora presenti sulla rete in quanto il controllo preventivo non è condotta esigibile dall'hosting provider.
Il Tribunale ha sottolineato come il fornitore del servizio non possa essere assoggettato all'onere di procedere ad una verifica in tempo reale del materiale immesso dagli utenti; onere non esigibile in ragione della complessità tecnica di questo controllo e del costo. Peraltro, "anche ove il controllo divenisse attuabile con costi contenuti e con meccanismi automatici, configgerebbe con forme di libera manifestazione e comunicazione del pensiero".
Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale di Roma, richiamando espressamente la sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Sabam vs. Scarlet del 24 novembre scorso, afferma che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e con il D. Lgs. 70/2003 che l'ha recepita, violando "l'equilibrio degli interessi tra la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la libertà di 'impresa'".
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