Gianni Origoni Grippo Cappelli, con un team composto dai soci Antonio Lirosi, Marco Martinelli (in foto) e Matteo Padellaro, ha assistito con successo S2i Italia in un ricorso al Tar Campania-Napoli.
In particolare, con la sentenza n. 1334/18, la I Sezione del Tar Napoli, in accoglimento del ricorso, ha statuito l’illegittimità di un bando di gara per l’affidamento di un appalto di servizi, ad alta intensità di manodopera, per mancata previsione della clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici nonché per mancata indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c. 16, ult. per. del medesimo Codice.
La sentenza si contraddistingue per essere una delle prime pronunce sulle modifiche introdotte dal correttivo (D.Lgs. 56/17) al Codice dei Contratti Pubblici nel senso di sancire l’obbligatoria previsione, nei documenti di gara, dei due predetti profili (quello della clausola sociale, in caso di appalto ad alta intensità di manodopera, e quello della quantificazione del costo della manodopera al fine di determinare l’importo a base di gara).
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