Gianni Origoni Grippo Cappelli ha difeso Sky Italia in un complesso contenzioso dinanzi alla sezione imprese del tribunale di Milano, avviato da un noto giornalista sportivo contro Sky e altre 3 società, danti causa della stessa, per il pagamento di asseriti crediti da prestazione d’opera intellettuale e il risarcimento di pretesi danni da violazione di diritti, morali e patrimoniali, d’autore sull’opera prestata a favore del Canale Automoto Tv, edito da una delle altre 3 società convenute e - su licenza della stessa - trasmesso sulla piattaforma Sky.
Gop ha assistito la direzione legale di Sky Italia, con un team guidato dal partner Luca Rinaldi (in foto), coadiuvato dall’associate Carmine Di Benedetto, e dal partner Daniele Vecchi.
La sentenza n. 1657/2019 segna due precedenti importanti: un primo, in tema di responsabilità editoriale del canale televisivo, che - correttamente - scinde il piano dell’attività editoriale relativa al canale da quello della sua comunicazione al pubblico, imputandone la responsabilità per i contenuti trasmessi unicamente al suo editore, non anche al titolare della piattaforma televisiva che – su licenza del primo – si limita a comunicarlo al pubblico, e da qui l’accertamento da parte dei giudici milanesi della totale estraneità di Sky ai fatti controversi e alle domande attoree. Il secondo, di portata più generale, relativo al gradiente di originalità necessario per accedere alla tutela autorale: avendo qui i giudici milanesi accolto anche l’altra tesi di Sky per cui i requisiti di originalità necessari per accedere a questa tutela vanno specificamente allegati e provati dall’autore asseritamente leso, onere che nel caso concreto i giudici non hanno ritenuto assolto, in contro-tendenza peraltro con il prevalente orientamento che tende a ridurre fin quasi allo “zero” il gradiente di originalità che un’opera dell’ingegno deve avere per accedere alla tutela del diritto d’autore.
La sentenza ha quindi rigettato integralmente le domande dell’attore nei confronti di Sky, condannandolo alla rifusione delle spese di lite a favore della stessa; mentre ha parzialmente accolto - limitatamente al pagamento del compenso per l’opera prestata ma non relativamente al risarcimento dei danni da pretesa violazione di diritti d’autore - le domande dell’attore nei confronti delle altre 3 società convenute.
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