Con sentenza n. 1134 del 22 febbraio 2018, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso da Acea Distribuzione, assistita da Gpa, contro la sentenza del Tar Lombardia, sede di Milano, n. 2654 del 2015, annullando la sanzione di 517mila euro inflitta dall’Arera per presunte violazioni dell’art. 13, comma 2, lett. c del “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica” (TIQE).
Gpa ha agito con un team composto da Eugenio Bruti Liberati (in foto) e Feliciano Palladino.
Il Consiglio di Stato ha aderito alla tesi di Acea e ritenuto non sanzionabile la condotta dell’operatore che ometta di registrare i meri solleciti di precedenti segnalazioni relative a guasti sulla linea. In particolare, ha condiviso la tesi dei legali della società circa la non riconducibilità della mancata registrazione dei solleciti al novero delle condotte sanzionate dall’art. 13, comma 2, del TIQE.
Anche l’Arera aveva impugnato la sentenza del Tar Lombardia, che in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società aveva già ridotto l’importo della sanzione inflitta a soli 50mila euro. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi anche su questo appello, lo ha respinto, ritenendo infondati i motivi di gravame dedotti dall’Autorità contro la pronuncia del Giudice di prime cure.
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