Contenzioso

Gpa vince con E2i al Tar Basilicata sui parchi eolici

I giudici amministrativi hanno ricordato nella sentenza che la preesistenza di altre "fattorie del vento" sul territorio non è di per sé elemento ostativo alla realizzazione di un nuovo impianto

15-02-2021

Gpa vince con E2i al Tar Basilicata sui parchi eolici


Gpa (TLIndex82), con un team composto dal partner Simona Viola (in foto), dall'of counsel Bruno Tonoletti e dagli associates Stefano Bucello e Massimiliano Rosignoli, ha assistito con successo E2i Energie Speciali al Tar Basilicata, dove ha ottenuto un'importante decisione nel settore delle energie rinnovabili. Con sentenza n. 103 del 2021, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla società e annullato il rifiuto della Regione Basilicata di autorizzare un parco eolico, fondato su un parere negativo della Soprintendenza.

In dettaglio, la sentenza ha ricordato che la preesistenza di altri parchi eolici sul territorio non è di per sé elemento ostativo alla realizzazione di un nuovo impianto, e che occorre sempre una valutazione in concreto che consideri le caratteristiche specifiche dei luoghi e del progetto. Il Tar Basilicata ha riconosciuto che le prescrizioni normative di distanze da osservarsi tra gli aerogeneratori e loro file sovrapposte esprimono  un criterio di per sé idoneo a escludere la sussistenza dell’effetto selva, in tal modo sottraendo la questione all’arbitrio soggettivo del valutatore.

La sentenza, infine, è significativa laddove opta per una lettura costituzionalmente orientata della legge regionale della Basilicata (54/15) e dei suoi elevatissimi "buffer" privi di riferimento alle circostanze del caso concreto: la sentenza ricorda che, stando all’assetto delle competenze tra Stato e Regioni, queste ultime non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime.

Secondo i giudici amministrativi pertanto i "buffer" regionali indicano solo una soglia di maggiore rilevanza del bene protetto, ferma restando l’ineludibile necessità di adeguata e concreta istruttoria che dia conto, caso per caso, delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità.

Nel 2018 Gpa aveva assistito con successo cinque produttori di energia da fonte eolica, tra cui E2i, in un contenzioso al Tar Campania sempre relativo alle aree non idonee all'istallazione di impianti eolici.


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