Grammatico Zagaria Terranova ha ottenuto un succeso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha statuito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Il contenzioso riguardava un accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate sul Consorzio Giunone e le sue società cooperative consorziate. L'agenzia aveva ritenuto, sulla base della ratio della norma, che la sanzione amministrativa dovesse colpire anche l'effettivo beneficiario del piano fiscale fraudolento che ha coinvolto la società, e che pertanto sarebbe stato corretto irrogare le sanzioni anche alla persona fisica, ritenuta amministratore di fatto.
Il ricorrente, assistito da Francesco Grammatico, name partner dello studio Grammatico Zagari Terranova, sosteneva invece che fintanto che non si dimostri che il beneficiario delle violazioni contestate alla società sia effettivamente l'amministratore di fatto, debba applicarsi la lettera della norma (art. 7, D.L. n. 269 del 2003, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003) che individua unicamente la società quale responsabile delle sanzioni amministrative irrogate.
La Commissione, rilevando che l'Erario non avesse prodotto elementi sufficienti a dimostrare l'effettivo beneficio in capo all'amministratore di fatto né una sua partecipazione attiva in un eventuale meccanismo fraudolento, ha accolto la tesi del ricorrente condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese.
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