Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2108/18, ha accolto l’appello principale proposto da Invitalia, assistita da Grieco, e respinto l’appello incidentale proposto dalla Cima, annullando dunque la sentenza di condanna, seppur parziale, emessa nei confronti di Invitalia in primo grado dal Tar Lazio relativa alla sospensione e conseguente revoca dell'erogazione di un contributo finanziario relativo al progetto per la coltivazione in idroponica di fiori in serra.
Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, è stata assistita dinanzi il Consiglio di Stato da Antonio Grieco coadiuvato da Francesco Grieco.
Il Supremo Collegio ha escluso, come da motivi d’appello, la configurabilità del “danno da ritardo” richiesto dalla Cima, e precisato sia che “non può ritenersi che il privato sia stato lasciato in una situazione di incertezza in ordine alla persistenza (ovvero revoca) del finanziamento già concessogli”, sia che “non appaiono sussistenti gli elementi richiesti dall’art. 2043 c.c. per la configurabilità della responsabilità dell’amministrazione, non essendovi né danno ingiusto (e prova rigorosa del medesimo), né elemento soggettivo della pubblica amministrazione (che, al di là del formale atto di revoca, aveva comunque resi chiari gli elementi ostativi all’erogazione del finanziamento e dunque fondanti la futura revoca del medesimo)”.
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