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Hogan Lovells vince con eBay al Tribunale di Napoli

Il Tribunale ha affermato che gli strumenti tecnologici impiegati per la stipula del contratto telematico ontologicamente non si prestano ad assecondare le previsioni in tema di clausole vessatorie

11-05-2018

Hogan Lovells vince con eBay al Tribunale di Napoli

 
eBay, assistita da Hogan Lovells con Paola La Gumina (in foto), Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha ottenuto una pronuncia rilevante in tema di clausole vessatorie nei contratti online dinanzi al Tribunale di Napoli.

Il Tribunale, con sentenza del marzo 2018, dopo aver riconosciuto la liceità della sospensione a tempo indeterminato dell'account di un utente operata da eBay, ha affermato che, nei contratti online predisposti unilateralmente da un professionista, non è necessaria l'approvazione esplicita e separata delle clausole vessatorie per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. Nel caso di eBay, la pubblicità e diffusione delle condizioni generali di contratto garantiscono la conoscenza o conoscibilità da parte degli utenti delle clausole vessatorie ivi contenute anche senza specifica approvazione per iscritto e, conseguentemente, l'applicabilità delle stesse nei confronti degli utenti.  
 
In particolare, il Tribunale ha affermato che gli strumenti tecnologici impiegati per la stipula del contratto telematico ontologicamente non si prestano ad assecondare le previsioni dell'art. 1341 c.c. in tema di specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie presupponendo tale norma l'esistenza di un modulo a stampa sottoposto alla firma del contraente che, in ambito telematico, viene sostituita dalla compilazione online di un formulario, dalla presa visione e accettazione con la tecnica del point & click delle condizioni contrattuali a cui rimanda con un link e dalla definitiva conferma della propria volontà negoziale attraverso la medesima tecnica.
Tali modalità di stipula del contratto online, consentono di ritenere senz'altro vincolante la clausola contrattuale [n.d.a. ritenuta vessatoria] anche a prescindere da una specifica approvazione per iscritto, richiesta dall'art. 1341 c.c. in tempi che evidentemente non permettevano di prefigurare la successiva evoluzione tecnologica.

Quanto sopra vale a maggior ragione in assenza di negoziazione, avendo in questo caso l'utente diligente la possibilità di prendersi tutto il tempo ritenuto necessario per esaminare le condizioni contrattuali a cui sta per aderire prima di prestare il proprio definitivo assenso alla stipula. 

 

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Clifford Chance, Simmons & Simmons, White & Case, Hogan Lovells, Herbert Smith Freehills, Orrick Herrington & Sutcliffe, CBA LauraOrlando, MicheleCitarella, PaolaLeocani, RomeoBattigaglia, NicholasLasagna, SimoneLucatello, PietroMagnaghi, MarcoBerliri, MarcoPalanca, MassimilianoMasnada, BaldassarreBattista, PaolaLa Gumina


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