Consiglio dei Ministri

I PUNTI CHIAVE DEL DECRETO SVILUPPO

Arrivano misure attese: allineamento fiscale per le obbligazioni delle non quotate; project bond; fondo immobiliare; agevolazioni sugli strumenti del concordato

15-06-2012

I PUNTI CHIAVE DEL DECRETO SVILUPPO

È stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri il decreto Sviluppo. Sono arrivate alcune delle misure più attese dal mercato legale, su cui già da alcune settimane erano  puntati i riflettori. Di seguito, gli stralci dalla documentazione allegata alla comunicazione del Governo

Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate
L’intervento è volto ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (a esclusione delle micro imprese), mediante l’emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio lungo termine (obbligazioni e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di “sponsor” che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli. Il provvedimento allinea il regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli similari emessi da società non quotate a quello più favorevole delle società quotate. In particolare anche le società non quotate potranno (i) avvalersi dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti sulle obbligazioni e titoli similari (attualmente pari al 20%), qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione; (ii) dedurre gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni e titoli similari secondo le stesse regole previste per le società quotate (vale a dire nei limiti del 30% dell’Ebitda risultante dall’ultimo bilancio approvato), qualora le obbligazioni e titoli similari siano inizialmente sottoscritti da, e successivamente circolino tra, investitori qualificati, che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. 

Project bond - Disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto
Per dare un ulteriore impulso al partenariato pubblico-privato, viene introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire l’emissione e il collocamento dei project bond.

Sono previste le seguenti agevolazioni principali:
- l’aliquota di ritenuta sugli interessi percepiti dal sottoscrittore è equiparata a quella attualmente prevista per i titoli di Stato (12,50%);
- il trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui project bond è ricondotto a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari;
- le operazioni relative alle obbligazioni si assoggettano alle imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa;
- viene chiarito che l’emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza.

Dismissioni del patrimonio pubblico
Si prevede il diritto di opzione per l’acquisto da parte di Cassa Depositi e Prestiti delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna spa, in Sace spa e in Simest spa. Il corrispettivo della cessione, che sarà determinato sulla base dei valori di mercato, sarà corrisposto con un primo acconto del 60%. L’importo complessivo della vendita che presumibilmente si aggirerà intorno ai 10 miliardi, sarà utilizzato a riduzione del debito, ivi compreso quello derivante dal debito commerciale a favore delle imprese.
Lo stesso provvedimento prevede altresì la costituzione di un fondo immobiliare al quale verranno conferiti tutti gli immobili pubblici, sia dello Stato (ivi comprese le caserme), sia degli enti territoriali (ivi compresi quelli dei Comuni). Detto immobili, anche con l’ausilio di Cassa Depositi e Prestiti, verranno valorizzati e venduti. Gli enti proprietari degli immobili avranno quote di partecipazione al fondo e risorse liquide da utilizzare a riduzione del proprio debito. 


Strumenti per la gestione più efficace delle crisi: revisione della legge sul diritto fallimentare
La misura introduce nel nostro Paese la facoltà – già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio il Chapter 11 negli Usa – di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l’emersione anticipata della crisi.
Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all’omologa del concordato stesso.
Viene previsto che il professionista che attesta i piani di risanamento debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.
Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formatesi a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell'Agenzia delle Entrate.


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