IL CNF APPROVA LA RIFORMA DELLA AVVOCATURA

27-02-2009

IL CNF APPROVA LA RIFORMA DELLA AVVOCATURA

Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, istituzione presso i Consigli dell’Ordine dello Sportello per il cittadino, controllo sulla correttezza dei legali più serrato.
È pronta la riforma della professione di avvocato. Oggi il Consiglio nazionale forense ha approvato il testo che modifica, dopo 70 anni, l’ordinamento professionale degli avvocati con l’obiettivo di garantirne qualificazione e professionalità, un serrato controllo disciplinare e una loro responsabilità sociale. «La riforma della professione è uno degli obiettivi prioritari di questa consiliatura, insieme con la promozione di una maggiore qualificazione professionale degli avvocati tramite la formazione», ha dichiarato il presidente Guido Alpa (foto). «Abbiamo raggiunto un risultato epocale per la categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione forense. Come promesso al ministro Guardasigilli Angelino Alfano, che nel congresso di Bologna a novembre aveva dichiarato di attendere una proposta unitaria, il Cnf in qualità di istituzione con poteri di proposta al governo, dopo un’opera di drafting normativo, gli consegnerà questo testo augurandoci che possa presto trovare l’approvazione in Parlamento, nell’ambito della più ampia riforma della giustizia».
Il plenum del Cnf, approvando oggi l’articolato di riforma, ha posto il suggello a una intensa attività di proposta e coordinamento svolta in tutti questi mesi dalla rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, per mettere a punto un testo che risultasse largamente condiviso da tutte le componenti (Ordini, associazioni forensi, Oua e Cassa di previdenza).

Di seguito le principali novità contenute nel testo proposto dal Cnf in dettaglio.

Società tra avvocati. Sono ammesse, anche di natura multidisciplinare. Vietate quelle di capitali. Saranno iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense.

Specializzazioni. Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. L’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo.
Pubblicità. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

Formazione permanente. L’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse degli utenti.
Assicurazione. Il testo di riforma prevede anche l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito.

Tariffe. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.  In mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Cnf sta lavorando a una ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all’approvazione del ministero.
Fuori dagli albi chi non esercita effettivamente. La riforma impone nuove regole per la iscrizione all’albo e la permanenza nell’albo: aver superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione. Il testo di riforma predisposto dal Cnf regola anche la permanenza nel registro dei praticanti: cinquant’anni di età e non oltre sei anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica.
Diventa anche più difficile l’iscrizione nell’albo dei cassazionisti, subordinato non solo all’anzianità di esercizio della professione ma anche alla frequenza della Scuola superiore dell’avvocatura con verifica di idoneità.

Accesso alla professione.
Si renderà più uniforme la valutazione dei candidati, che saranno seguiti in un percorso formativo  realizzato in stretta collaborazione con le Università. È previsto un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio dura due anni e si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive di formazione nel biennio. Decorso il primo anno di pratica, al praticante è dovuto un adeguato compenso. Il  certificato di compiuta pratica consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente successive. L’esame di stato si sostiene nella sede di Corte d’appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
L’esame si articola in una prova scritta e in una prova orale.

Procedimento disciplinare. Cambiano le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L’attività istruttoria viene demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti all’albo da ciascun consiglio dell’ordine circondariale.  Il giudizio si svolge  presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati  provenienti dagli Ordini del distretto e tre  dal Consiglio dell’ordine al quale appartiene “l’incolpato”. In caso di proscioglimento dagli addebiti, l’autore dell’esposto (cittadini e/o avvocato)  può presentare al procuratore della Repubblica una richiesta motivata di impugnazione. Il  Cnf  vigila sull’attività disciplinare svolta dai Consigli dell’Ordine locali al fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti agli Albi.


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