Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo che prevede nuove regole per gli incentivi al fotovoltaico, iniziano a farsi sentire i primi dissensi. Il dipartimento di Energy dello studio Macchi di Cellere Gangemi ha inviato alla Presidenza della Repubblica e ad Assosolare un parere legale in merito all'incostituzionalità delle disposizioni relative al fotovoltaico così come approvate dal Consiglio dei Ministri.
Secondo i partner dello studio, il decreto legislativo Rinnovabili 2020, prevede che le tariffe incentivanti del Terzo Conto Energia, originariamente previste per il periodo 2011 - 2013, vengono limitate agli impianti che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011. Per gli impianti che entrino in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011, il regime di incentivazione è rimesso all’emanazione di un futuro Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del mare previsto entro il 30 aprile 2011, senza indicare, tra i criteri, che si terrà conto e si garantirà un’equa remunerazione dei costi di investimento degli impianti in fase di costruzione. Tale disposizione, sottolineano gli avvocati, viola il principio di irretroattività in quanto, proprio sulla base del sistema di incentivazione previsto nel Terzo Conto Energia entrato in vigore lo scorso 25 agosto 2010, gli operatori hanno già avviato gli investimenti (pagando i corrispettivi dei professionisti per la progettazione, per lo svolgimento dell’iter autorizzativo e per l’acquisito dei pannelli fotovoltaici) da almeno 6 mesi.
I soci dello studio, argomentano le loro affermazioni spiegando l'iter autorizzativo: «Se si considera che per ottenere l’autorizzazione unica occorrono 180 giorni per legge e per allacciare l’impianto fotovoltaico (una volta completato) altri 3/5 mesi, la retroattività diventa palese. Il Terzo Conto Energia è entrato in vigore il 25 agosto 2010 e sarebbe stato applicabile agli impianti a partire dal 1 gennaio 2011. Per effetto della disposizione di cui all’articolo 23, comma 9bis, il Terzo Conto Energia smetterà di essere operativo al 31 maggio 2011. Conseguentemente, a conti fatti (e omettendo ipotetici, pur realistici, imprevisti), la norma non garantisce agli operatori che avevano già avviato l’investimento nel 2010, ovverosia nella vigenza del Terzo Conto Energia, la possibilità di completare l’impianto in tempo per accedere alle tariffe incentivanti del Terzo Conto Energia entro il 31 maggio 2011. Tale portata retroattiva non è controbilanciata dal necessario rispetto del principio di ragionevolezza e parità di trattamento, che costituiscono il primo parametro di costituzionalità delle leggi».
«Ebbene, il paradosso è evidente», proseguono i soci nel parere inviato alla Presidenza della Repubblica «in base al “Decreto Alcoa” gli impianti terminati entro 31 dicembre 2010 si vedranno garantiti la ricca tariffa incentivante prevista dal Secondo Conto Energia, anche se otterranno l’allacciamento solo il 30 giugno 2011. Viceversa, in base all’articolo 23, comma 9bis, un impianto terminato nei primi di gennaio, ove ottenga l’allacciamento il primo giugno 2011, si vedrà preclusa la tariffa più bassa del Terzo Conto Energia, che pure avrebbe dovuto essere garantita, senza alcuna certezza in merito a livello di redditività dell’ammontare della nuova tariffa che verrà approvata da un nuovo decreto ministeriale previsto per il 30 aprile 2011».
Lo studio, infine, ipotizza degli effetti disastrosi per il Paese: «Il cambio delle regole in corsa, oltre che minare la certezza del diritto, vanifica e tradisce il legittimo affidamento e la programmazione economica degli operatori di settore avviata sulla base delle previsioni del Terzo Conto Energia in violazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. Tra i disastrosi effetti pratici prodotti vi sarà l’impossibilità di ottenere un finanziamento dalle banche a causa dell’assenza, ad oggi, di una norma che stabilisca l’ammontare del rendimento economico fisso dell’iniziativa e la sua redditività».
Le disposizioni commentate (se definitivamente approvate) determineranno con ragionevole certezza un sovraccarico degli organi di giustizia amministrativa, in quanto gli operatori dovranno necessariamente esperire i rimedi giurisdizionali ordinari per far valere l’illegittimità costituzionale della norma in questione. Tale aumento del contenzioso, verosimilmente, determinerà il rallentamento dello sviluppo del comparto fotovoltaico e l’incremento dei costi (in danno della collettività), come sempre accade in presenza di un ordinamento in cui viene meno il principio cardine della certezza del diritto.
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