Il Tar Lazio, Sezione III-Ter, ha definitivamente annullato l’art. 3, comma 4, del decreto 24.4.1997, n. 186 in tema di requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti di società assicuratrici, che prevedeva che gli esponenti aziendali (amministratori, sindaci e direttori generali) delle società assicuratrici, al pari dei sindaci delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e degli esponenti operanti presso banche e società finanziarie, dovessero essere in possesso, per la durata della carica, di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Il decreto, in particolare, prevedeva che l'esponente aziendale che facesse parte del consiglio o del collegio sindacale di società bancarie, finanziarie o assicuratrici sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa perdesse senz'alcuna verifica di un'effettiva responsabilità nella determinazione dell'evento, il requisito della professionalità e decadesse conseguentemente dalla carica rivestita.
L'Organo giudicante, in accoglimento delle tesi sostenute dal professor Marcello Condemi, of counsel di Macchi di Cellere Gangemi, secondo cui il profilo di illegittimità del decreto sta nel fatto che la crisi viene assunta quale indice presuntivo di carenza di affidabilità professionale e morale - non in via cautelare ma definitiva - a prescindere dal concreto coinvolgimento dell'esponente nei comportamenti negativi che hanno condotto alla crisi stessa - ha rilevato come il decreto, nella sua automaticità, non abbia previsto «la possibilità, per i soggetti coinvolti, di provare che, pur facendo parte di un organo collegiale, si erano fattivamente discostati dalle determinazioni dallo stesso adottate con effetti devastanti per lo stato di salute dell’impresa».
La sentenza, andando ad imapattare sulle procedure decisionali della società, ha anche sottolineato come l’annullamento della norma regolamentare abbia efficacia caducante del provvedimento con il quale la Società di appartenenza del ricorrente ha dichiarato la sua decadenza ai sensi dell’art. 76, secondo comma, d.l.vo n. 209 del 2005.
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