Il Whistleblowing è legge

14-12-2017

Il Whistleblowing è legge

Il 15 novembre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni in materia di Whistleblowing.

Con 357 voti favorevoli, 46 contrari e 15 astenuti, il Parlamento ha dato il via libera ad una proposta che tende e rafforzare la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

La novellata disciplina è intervenuta attraverso le seguenti due disposizioni:

ambito pubblico: sostituzione dell’art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico impiego con la previsione di una rafforzata protezione del dipendente pubblico che, nell’interesse della pubblica amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l’altro sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Tali segnalazioni possono essere indirizzate sia al responsabile interno della struttura aziendale preposto alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), oppure direttamente all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda della natura della segnalazione.

Le tutele contro atti ritorsivi o discriminatori sono state inoltre estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi alla pubblica amministrazione.

ambito privato: inserimento dopo il comma 2 dell’art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i MOG (Modelli di Organizzazione e Gestione) previsti nell’ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere tra l’altro:

•         uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

•         almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;

•         misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

Alla luce di quanto esposto in precedenza, i MOG dovranno essere adeguatamente implementati ed integrati con l’introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative.

I nuovi MOG dovranno tra l’altro riportare una descrizione specifica con riguardo:

•         ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni,

•         ai contenuti oggetto di tali segnalazioni,

•     alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing nonché

•         alle forme di tutela riservate alla protezione dell’identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

Molte le figure coinvolte nel dare concreta attuazione alla nuova normativa; accanto all’organismo di vigilanza 231 che dovrà farsi parte attiva nel chiedere di aggiornare il modello organizzativo, dovranno certamente essere coinvolti i penalisti che dovranno aiutare l’azienda a valutare i possibili profili di responsabilità penale nascenti dalla segnalazione, i giuslavoristi dovranno supportare l’azienda nel valutare al meglio i risvolti nascenti dalla segnalazione (sia essa fondata o non fondata), il responsabile privacy dovrà assicurarsi poi che il sistema informatico utilizzato dall’azienda risponda ai precisi canoni di riservatezza ed indipendenza previsti dalla nuova normativa.

 

Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria


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