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IN TRIBUNALE C'È TERZO E TERZO

I giudici di Milano, con una sentenza senza precedenti, bocciano la chiamata in causa in garanzia di un soggetto estero (Ubs): troppo connesse le altre due parti del processo

04-07-2012

IN TRIBUNALE C'È TERZO E TERZO

Distogliere un soggetto dal suo giudice naturale chiamandolo come terzo in garanzia da oggi sarà più difficile. È la conseguenza di una sentenza del 26 giugno 2012, con cui il tribunale di Milano ha creato un precedente dichiarando il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di chiamata in causa di terzo in garanzia svolta da una convenuta, società straniera, nei confronti di Ubs sa, banca di diritto svizzero con sede a Zurigo e a Basilea. Ad assistere Ubs gli avvocati Giuseppe Calabi e Susanna Bianchi dello studio legale Cbm & partners di Milano. 

La vicenda nasce dalla mancata restituzione di un pacchetto di obbligazioni convertibili al portatore per un valore di 243mila euro (scadenza 2003) affidate da Massimo Maronati alla società Kamley (con sede a Londra) e da questa depositate presso la sede di Chiasso della banca Ubs sa. Kamley, chiamata in giudizio presso il tribunale di Milano da Maronati, ha addossato l'intera responsabilità della mancata restituzione a Ubs, chiamandola in causa come terzo. E distogliendola così dal suo giudice naturale, le corti svizzere: a norma della convenzione di Lugano 30/10/2007 sulla competenza giurisdizionale, in vigore tra Unione europea e Svizzera, il foro ordinario è quello del domicilio del convenuto (cfr. art. 3).

Tuttavia, c'era un' eccezione: l’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia, nel qual caso rimane ferma la giurisdizione 
del giudice presso il quale è stata avanzata la domanda principale. Ma questo, «sempre che quest’ultima domanda non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale» (v. art. 6, n. 2). 

Ed è richiamandosi proprio all'art. 6 che il giudice milanese ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Ubs in considerazione del carattere strumentale dell’azione intesa a distogliere la banca dal suo giudice naturale. Individuando «elementi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., consentono di affermare che tra Maronati e la convenuta Kamley, al di là della distinzione formale dei soggetti, vi è non solo comunanza di interessi economici, ma anche sostanziale coincidenza e sovrapponibilità di posizioni».

Di conseguenza, «nel caso di specie - si legge nelle motivazioni alla sentenza - è pacifico che l’obbligazione di custodia dei titoli sia stata eseguita in Svizzera, di modo che in quel Paese doveva essere convenuta la Ubs sa».

Quanto invece all'iniziativa mossa da Maronati contro Kamley, il giudice ha dato ragione a Maronati, condannando Kamley a un rimborso pari a 214mila euro.
Maronati è stato assistito dall'avvocato Anna Berra, mentre Kamley dal legale Andrea Conte.

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CBM GiuseppeCalabi, SusannaBianchi, AnnaBerra, AndreaConte Ubs, Kamley


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