Incoterms® per la determinazione del foro competente

03-07-2023

Incoterms® per la determinazione del foro competente

 

A cura di Riccardo Lanzo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza (n. 11346 del 2 maggio 2023), hanno dato una svolta significativa in merito alla determinazione della giurisdizione in caso di contratti di compravendita internazionali che contengono una clausola “Incoterms®”.  

Nel caso di specie, le parti erano una società francese ed una società italiana. La prima si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia a favore della società italiana per somme non pagate inerenti alla fornitura di alcuni prodotti, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e sostenendo la competenza giurisdizionale del Giudice francese. Tale eccezione si fondava sull’art. 4 del Regolamento Bruxelles I-bis (Reg. UE 1215/2012), che individua come criterio di giurisdizione il foro generale del convenuto e, in caso di compravendita, il foro del luogo della consegna delle merci, come previsto dall’art. 7 dello stesso Regolamento.

Nel caso di specie, nell’accordo tra le parti non era stato stabilito il foro competente e non sussisteva nemmeno un’apposita clausola inerente la consegna, ma veniva generalmente richiamata la clausola Incoterm® “EX WORKS” (o anche detta “franco fabbrica”).

Ma cosa sono gli Incoterms®?

Si tratta di termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che, secondo la definizione della stessa ICC, “identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce”. In particolare, la clausola Ex Work degli Incoterms® prevede che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo stabilito (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Nel caso di specie, grazie in richiamo alla clausola Ex Works, il luogo di consegna è lo stabilimento della società italiana, con conseguente competenza giurisdizionale del Giudice italiano.

La Corte di Cassazione investita della questione ha stabilito il principio, già affermato nella sentenza “Electrosteel” della Corte di Giustizia Europea (causa C-87/10), secondo il quale se le parti hanno richiamato gli Incoterms®, tale pattuizione permette di identificare il luogo della consegna delle merci e, di conseguenza, tale luogo deve essere utilizzato per determinare anche il Giudice competente.

Grazie a tale decisione, la Suprema Corte ha dato maggiore rilevanza nel nostro Paese agli Incoterms®, già riconosciuti nel settore del commercio internazionale come standard a livello globale.

Pertanto, nel redigere contratti di compravendita internazionale, è bene sempre considerare gli Incoterms®, riflettendo sul loro inserimento anche con riferimento al foro competente in caso di controversia tra le parti. Radicare, infatti, una causa all’estero ha per una società italiana ingenti costi.

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