Assonime, l’Associazione fra le società italiane per azioni, con la circolare n. 48 emessa oggi illustra una parte rilevante disciplina introdotta dal nostro ordinamento a seguito del recepimento della normativa europea sugli abusi di mercato. L’analisi si concentra innanzitutto sugli effetti che la nuova regolamentazione ha prodotto in materia di obblighi di comunicazione per gli emittenti. Innanzitutto la circolare analizza la nozione di informazione privilegiata. Rispetto al passato, la nuova definizione di informazione privilegiata è accompagnata da ulteriori elementi di specificazione: essa deve essere di carattere preciso, deve concernere uno o più strumenti finanziari e deve avere un impatto potenziale sul prezzo degli strumenti finanziari. L’informazione inoltre non deve essere stata resa pubblica. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente affinchè un’informazione possa ritenersi privilegiata. Gli obblighi di informativa continua delle informazioni privilegiate si applicano agli emittenti, italiani ed esteri, quotati in uno dei mercati regolamentati italiani. Essi pertanto riguardano sicuramente i soggetti quotati in borsa e quelli quotati in altri mercati regolamentati. Tuttavia, nel nostro ordinamento è stato conservato l’obbligo informativo anche a capo dei soggetti che controllano gli emittenti quotati. L’obbligo è solidale, allo scopo di evitare duplicazioni informative, salvo il caso di diverso impatto della medesima informazione qualora entrambe le società siano quotate. Agli obblighi informativi sono tenuti anche i soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Ovvero in una fase precedente rispetto all’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Questa estensione degli obblighi di informativa continua trova soprattutto fondamento e utilità nel caso in cui prima della negoziazione sul mercato ufficiale esistano comunque transazioni sugli strumenti finanziari della società o comunque la società sia già “aperta” a una pluralità di soci. Gli obblighi si estendono anche agli Oicr aperti, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav, intendendosi comprese anche “le società di gestione i cui fondi chiusi emettono strumenti finanziari, nonché le Sicav che emettono strumenti finanziari, per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.