Contenzioso

Insider trading, Zitiello vince in Corte d'Appello

Annullata la delibera sanzionatoria di Consob

23-07-2018

Insider trading, Zitiello vince in Corte d'Appello




Zitiello ha ottenuto una sentenza da parte della Corte d’Appello di Torino che annulla la delibera sanzionatoria della Consob in tema di insider trading.

In particolare, l’autorità aveva ritenuto che fosse illecitamente circolata e stata utilizzata l’informazione privilegiata relativa all’imminente acquisizione del pacchetto di maggioranza di Poltrona Frau da parte della società americana Haworth dal fondo di private equity Charme e da Moschini.

La Consob aveva così sanzionato quattro persone fisiche con pene pecuniarie decisamente afflittive tra cui un esponente apicale di Poltrona Frau, difeso da Zitiello, per avere comunicato la notizia, prima che fosse nota al mercato, a terzi (c.d. “tipping”, o soffiata).

Zitiello ha operato con un team composto dal partner Francesco Mocci (in foto) e dall’associate Jessica Facchini.

Ad avviso della Consob, la consumazione dell’illecito sarebbe stata dimostrata dalla prossimità temporale tra l'acquisizione dell’informazione privilegiata da parte del presunto insider primario con l’acquisto di azioni della società target da parte degli insider secondari, nonché dai contatti intervenuti tra le parti nel medesimo intervallo di tempo.

La Corte d’Appello di Torino ha annullato la delibera sanzionatoria della Consob, ritenendo non dimostrati gli illeciti contestati. 

Secondo la Corte, che ha totalmente accolto le argomentazioni proposte dai ricorrenti, pur potendo la Consob ricorrere al ragionamento presuntivo ai fini di dimostrare l’illecito di insider trading, occorre che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti (con le parole del Giudice, "non può ritenersi sufficiente la coincidenza temporale tra l’acquisizione dell’informazione da parte dell’insider principale e l’operatività dimostrata dai soggetti che si assumono destinatari dell’informazione, in assenza di ulteriori elementi di forte tenuta, che nel caso di specie non si ravvisano”). 

Inoltre, non deve risultare possibile una spiegazione alternativa e ugualmente credibile degli eventi, com’è invece risultato nel caso di specie. Sotto questo profilo, sono stati valorizzati aspetti come l’entità esigua degli investimenti effettuati dai presunti insider e l’aver questi disposto gli acquisti in proprio, senza utilizzare alcuno schermo o artificio, e soprattutto l’esistenza di rapporti personali o professionali tra i soggetti coinvolti che giustificavano pienamente i contatti intercorsi nel periodo di tempo sospetto.

In conclusione, sostiene la Corte, "nel contesto delineato si ritiene che gli elementi indiziari noti non siano utili a fondare un ragionamento presuntivo perché la loro concatenazione rimane equivoca e inidonea a individuare il fatto ignoto, costituente l’illecito, come unica conseguenza plausibile, seppure con una certa approssimazione” e "gli elementi di fatto sulla cui base è stata ricostruita l’ipotesi accusatoria della Consob non sono infatti – per quanto esposto - idonei a fondare un ragionamento presuntivo volto al riscontro del fatto ignoto da dimostrare, né sotto un profilo di univocità logica né sotto un profilo di ragionevole probabilità”. 

 

TAGS

Zitiello FrancescoMocci, JessicaFacchini Consob, Poltrona Frau, Haworth, Charme Capital Partners Sgr, Moschini


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA