Integrazioni e correttivi alla Riforma Cartabia.

La risoluzione dei contrasti interpretativi nella riforma del processo civile.

25-03-2024

Integrazioni e correttivi alla Riforma Cartabia.

Nella seduta del 15 febbraio 2024, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive alla riforma del processo civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, nel proseguo anche definito il “Decreto”) e che mira a correggere alcuni snodi del procedimento, facendo chiarezza sui primi problemi interpretativi ed applicativi emersi.

Il recente intervento correttivo, che si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR, volti a perseguire gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazioni e ad alcune leggi speciali

In particolare, il Decreto delega il Governo a garantire l’efficienza del processo civile e di rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché di proporre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.

Quanto all’intervento sul Codice civile, l’articolo 1 del Decreto dispone, al comma 1, l’abrogazione degli artt. 342 – bis e 342 – ter, che riguardano gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, mentre al comma 2 prevede la priorità di trascrizione delle sentenze per assicurare la protezione dei diritti acquisiti da terzi in buona fede.

L’articolo 3 del Decreto contiene invece gli interventi di maggiore portata riguardanti il Codice di procedura civile.

In particolare, il comma 1 reca modifiche al libro I del codice di rito, ovvero:

(i) viene modificato l’art. 38 c.p.c., così da anticipare il momento in cui il giudice può rilevare la propria incompetenza: non più entro la prima udienza, ma con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari ex art. 171 – bis c.p.c.;

(ii) all’elenco previsto dall’art. 70 c.p.c. che individua i casi in cui il Pubblico Ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d’ufficio, è stato aggiunto il n. 3-bis) relativo alle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi a figli minori;

(iii) viene meno il riferimento dell’art. 125 c.p.c. relativo alla necessità per il difensore di indicare il proprio “numero di fax” negli atti di parte, trattandosi di tecnologia considerata obsoleta;

(iv) in merito alla disciplina della trattazione scritta in sostituzione all’udienza ex art. 127 – ter c.p.c., il decreto valorizza l’impiego della trattazione scritta tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisca la singola vicenda processuale, senza apportare una concreta utilità, mentre la trattazione in udienza è obbligatoria/insostituibile tutte le volte in cui l’effettiva interlocuzione delle parti con il giudice risulti necessaria, specialmente in presenza di un’espressa previsione di legge (artt. 117,185, 185 bis c.p.c.) alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante. Si prevede che l’opposizione anche di una sola delle parti sia sufficiente perché il giudice revochi il provvedimento che dispone la trattazione scritta e disponga la celebrazione della pubblica udienza, da tenersi eventualmente anche mediante mezzi audiovisivi (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta);

(v) per la pubblicazione, comunicazione delle sentenze e del loro deposito telematico, non sono più previste la firma del cancelliere e l’apposizione della data da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 133 c.p.c.;

(vi) in tema di modalità di redazione dell’ordinanza e del decreto, vengono modificati agli artt. 134 e 135 c.p.c., allo scopo di digitalizzare il processo;

(vii) vengono istituzionalizzate le comunicazioni di cancelleria tramite pec, intervenendo sulla disciplina dell’art. 136 c.p.c. In tema di notificazioni, è precisato che, come per le notificazioni a mani, la notifica a mezzo pec effettuata dall’ufficiale giudiziario si intende perfezionata - per il soggetto notificante - al momento della consegna del documento informatico all’ufficiale giudiziario e - per il destinatario - nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informativo nella sua casella pec. Se la notifica non va a buon fine per cause imputabili al destinatario che non abbia curato, ad esempio, di mantenere attiva e capiente la casella pec, l’atto viene depositato in apposita area web esposta nel pst e accessibile al destinatario, e per quest’ultimo la notifica si intende perfezionata una volta decorsi dieci giorni dall’inserimento ovvero alla data anteriore in cui egli accede all’area riservata.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede modifiche al procedimento di cognizione di primo grado davanti al Tribunale, e nel dettaglio:

(i) tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione, così come indicate dall’ art. 163 c.p.c., si inserisce ora l’indicazione della pec del convenuto;

(ii) si interviene sull’art. 165 c.p.c., sia eliminando la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia prevendendo che la parte che sta in giudizio personalmente - piuttosto che dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha la sede il Tribunale - possa indicare un indirizzo pec risultante da pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis del codice dell’amministrazione digitale;

(iii) vengono eliminati i riferimenti ai “fascicoli cartacei” e viene definito il contenuto del fascicolo informatico che deve ora contenere: atto di citazione, ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie, i verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate;

(iv) si interviene sull’art. 171 c.p.c., relativamente alle modalità di dichiarazione di contumacia, prevedendo che la parte non costituita entro il termine di cui all’art. 166 c.p.c., sebbene ritualmente citata, è dichiarata contumace dal giudice istruttore con decreto – non più ordinanza - previsto dall’art. 171 – bis c.p.c.;

Assume notevole rilievo pratico l’intervento prospettato sulla fase introduttiva del giudizio civile, in particolare sull’art. 171 - bis c.p.c., ovvero il momento dedicato alle verifiche preliminari del Tribunale sulla regolarità delle notifiche, sulle condizioni di procedibilità della domanda, sull’integrità del contraddittorio, nonché su eventuali questioni rilevabili d’ufficio, all’esito delle quali viene fissata la data della prima udienza.

 Il Decreto, infatti, riscrive integralmente l’art. 171 - bis, scandendo i passaggi delle verifiche preliminari, in modo da assicurare che la causa approdi alla prima udienza di comparizione solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso effettivo agli incombenti dell'articolo 183 c.p.c.; infatti:

(i) viene anticipato il momento in cui il giudice può decidere il mutamento del rito con passaggio al rito semplificato: rispetto all’impianto originario in cui la scelta era compiuta alla prima udienza di comparizione, dopo che le parti avevano già depositato le tre memorie, la bozza di Decreto anticipa la decisione del giudice alla fase delle verifiche preliminari (salvo garantire un contraddittorio delle parti sul punto mediante scambio di memorie);

(ii) l’ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183 - ter diventa anche titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, in modo sia da garantire la riscossione del credito che di incidere sulla deflazione del contenzioso;

(iii) viene inoltre reso più celere il meccanismo della chiamata di terzo da parte del terzo chiamato: essa deve essere autorizzata dal giudice che ne valuta l’opportunità, ma viene anticipata già nella fase delle verifiche preliminari in modo da consentire che tutte le parti possano depositare una sola volta le memorie integrative.

Sul rito semplificato, alcune modifiche prospettate dal Decreto puntano a chiarire che, davanti al tribunale monocratico, la causa può sempre essere introdotta con rito semplificato anche quando non è di pronta soluzione e che, ricorrendone i presupposti, anche alle opposizioni a precetto e agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo.

Per favorire il ricorso al rito semplificato anche quando questo è facoltativo, si sono modificati il terzo ed il quarto comma dell’art. 281 – duodecies, consentendo così ora all’attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto e prevedendo che il giudice, su richiesta di parte, debba assegnare un termine per la precisazione o modificazione delle domande o richieste istruttore che sorgono in conseguenza delle difese di controparte.

Infine, quanto agli interventi sulla disciplina davanti al giudice di pace, rileva la modifica effettuata al primo comma dell’art. 319 c.p.c., con cui si chiarisce la forma del ricorso per l’atto introduttivo del processo davanti al giudice di pace, in luogo dell’atto di citazione e la possibilità di proporre domanda oralmente: con la nuova formulazione si prevede che la causa si iscriva a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.

Il comma 4 dell’articolo 3 prevede modifiche ai procedimenti di impugnazione:

(i)  viene modificato il primo comma dell’art. 330 c.p.c. che disciplina il luogo di notificazioni dell’’impugnazione: anche in questo caso, i riferimenti alla dichiarazione di residenza e all’elezione del domicilio vengono affiancati dall’indicazione dell’indirizzo pec o del domicilio digitale;

(ii)  si chiarisce che i canoni di “chiarezza, sintesi e sinteticità” non sono requisiti di ammissibilità dell’appello;

(iii) si interviene sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell’appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell’appello incidentale. Per quest’ultimo, infatti, l’articolo 343 prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l’art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato a settanta giorni. Con tale correzione, fermo il rinvio per l’appellante alle forme e termini previsti per il giudizio di primo grado, l’appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale;

(iv) si interviene anche sull’art. 371 c.p.c., con riferimento al giudizio di Cassazione, in tema di controricorso, prevedendo che, per resistere al ricorso incidentale, può essere depositato controricorso entro quaranta giorni dal deposito del ricorso incidentale stesso (non più dalla notifica del ricorso, dato che il ricorso incidentale non è più notificato ma depositato).

Il comma 5 dell’art. 3 prevede modifiche apportate al rito del lavoro, per il quale:

(i) viene espunta la previsione del deposito in cancelleria per il ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. e per gli artt. 420, 420 – bis, 426, 434, 436 e 445 – bis c.p.c.;

(ii) nel ricorso introduttivo vengono eliminati i riferimenti al domicilio eletto dal ricorrente e viene inserita l’indicazione di codice fiscale dell’indirizzo pec del convenuto;

(iii) all’art. 417 c.p.c., si permette alla parte in giudizio di fornire il proprio indirizzo pec o domicilio digitale affinché le notificazioni/comunicazioni possano essergli recapitate tramite questo.

Il comma 8 dell’articolo 3, contiene le modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali, contemplati nel libro IV del codice di rito.

In primis, allo scopo di agevolare il recupero di crediti da parte di imprese e professionisti, si interviene sul secondo comma dell’art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi.

In particolare, viene espunta dalla norma la previsione che condizionava il valore probatorio delle scritture alla corretta esecuzione di tali adempimenti con la conseguenza che le scritture contabili previste dalle leggi tributarie vengono totalmente equiparare a quelle previste dagli artt. 2214 e ss. al c.c., richiedendo che siano tenute anche con strumenti informatici, conformi alle prescrizioni di legge.

Al secondo periodo, secondo comma dell’art. 634 c.p.c., ci aggiunge anche che costituiscono prova scritta idonea per emettere un decreto ingiuntivo anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, in quanto “duplicati informatici”.

In relazione ai requisiti di forma, si è intervenuti sull’art. 638 c.p.c., eliminando i riferimenti al “fascicolo cartaceo” e attribuendo la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo pec o di eleggere un domicilio speciale.

Il riferimento all’ “atto di citazione” di cui all’art. 645 c.p.c. viene ora sostituito con il più generico “atto introduttivo”.

Il Decreto è intervenuto sull’art. 648 c.p.c., relativo alla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione al decreto ingiuntivo. Viene inserito infatti un terzo comma che prevede la possibilità per il creditore opposto di chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione se ricorrono ragioni di urgenza (specificamente indicate nell’istanza).

Il primo comma dell’art. 658 c.p.c., come ora modificato, prevede espressamente l’applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all’affitto di azienda e di contratti simili.

Le novità contenute nello schema di Decreto legislativo sono pienamente in linea con il PNRR, contribuendo ad apportare benefici all’efficienza del processo, facilitando il raggiungimento degli obiettivi concordati con l’Europa e migliorando complessivamente la riforma del processo civile, il cui buon funzionamento è uno dei principali fattori di attrazione dei capitali esteri.

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