L’assicurazione del rischio ambientale

Considerazioni sul ruolo assicurativo nella protezione dell'ambiente

18-03-2025

L’assicurazione del rischio ambientale

L’assicurazione del rischio ambientale consente a un’azienda di affrontare e gestire i rischi di pregiudizi economici particolarmente rilevanti, ma rappresenta soprattutto uno strumento di primaria rilevanza sociale. Ciò in quanto rende possibili interventi riparatori in favore del bene ambiente, che per il loro costo rischierebbero altrimenti di gravare sulla collettività e, non di meno, contribuisce a una efficiente selezione di imprese virtuose, escludendo dalla propria manleva coloro che mettono a rischio l’ambiente, scegliendo deliberatamente di ridurre l’attenzione prevenzionale per improvvide politiche di contenimento dei costi.

 

L’assicuratore di responsabilità civile, infatti, non deve diventare mai un supporto dell’inquinatore mentre, al contrario, il sistema assicurativo può rappresentare il migliore strumento per vagliare le aziende potenzialmente pericolose e allontanarle dal mercato – negando la copertura e il conseguente indennizzo – allorché emerga la disinvolta e pericolosa gestione del rischio da parte dell’assicurato.

 

Appare utile recuperare a livello sociale la funzione e il ruolo dell’assicuratore di responsabilità civile, quale attore importante nella gestione dei rischi sociali legati a eventi dannosi: l’assicuratore R.C. non è, e non può essere, il “complice” di colui che provoca un danno a terzi (o, nella fattispecie, all’ambiente e, dunque, alla collettività), sicché non può coprire il responsabile civile – ovvero chi inquina – che abbia deliberatamente tenuto condotte pericolose, pur nella consapevolezza della loro pericolosità. Il dolo assicurativo, infatti, che l’art. 1900 I comma c.c. individua come causa di non indennizzabilità del sinistro per tutte le garanzie del ramo danni, si differenzia dal dolo penale, poiché non è richiesta né la volontà dell’evento e, tantomeno, quella di arrecar danno all’assicuratore: esso invece identifica il dolo contrattuale di chi, sapendo di avere una copertura assicurativa, abbassa consapevolmente e deliberatamente la propria attenzione prevenzionale, così da sostituire il minor costo della polizza al maggior costo della prevenzione.

 

Questa esigenza assicurativa rappresenta in realtà un valore aggiunto sotto un profilo sociale, poiché vi è un comune interesse dell’assicuratore e della collettività al rispetto delle norme precauzionali da parte dell’assicurato potenziale responsabile civile/amministrativo/penale.

 

Nel contempo, la diffusione di coperture assicurative per il rischio di responsabilità ambientale assolve a funzioni sociali di primo piano, che si aggiungono a quella indiretta del vaglio circa la buona fede prevenzionale dell’assicurato, cui si è appena accennato: da un lato, infatti, l’assicurazione di responsabilità civile consente di introdurre nel mercato una liquidità “risarcitoria” tale da garantire la migliore attuazione possibile della necessaria riparazione e, dall’altro, consente all’impresa che abbia inquinato per colpa senza previsione e/o accettazione dell’evento, di rimanere sul mercato e continuare a operare nonostante i possibili ingenti costi di eventuali bonifiche.

 

Non appaiono, invece, socialmente funzionali le garanzie finanziarie quali le polizze fideiussorie, sia perché gli importi concessi sono inevitabilmente legati alla capacità finanziaria dell’imprenditore e non alla potenzialità del danno (e purtroppo anche un piccolo imprenditore può provocare danni catastrofali), sia perché l’inevitabile rivalsa nei confronti del “finanziato” distrugge tessuti produttivi di buone e sane imprese che abbiano provocato inconsapevolmente un inquinamento, rivalsa che non potrà mai essere esercitata da parte dell’assicuratore di responsabilità civile.

 

La realtà attuale descrive un panorama imprenditoriale che vede meno dell’1% delle aziende assicurate per il rischio della responsabilità ambientale e, fra queste, una parte che utilizza – o tenta di utilizzare – la copertura assicurativa come mezzo per risparmiare nella prevenzione o per coprirsi dal rischio di fatti inquinanti già noti.

 

Il Legislatore ha oggi una grande opportunità, ovvero quella di favorire la diffusione di una diversa cultura prevenzionale a tutto vantaggio della collettività e delle stesse imprese virtuose, così da agevolare la presenza di un assicuratore che collabori con l’assicurato nella prevenzione e che garantisca la presenza di fondi per riparazioni che troppo spesso finiscono per gravare sulla collettività. Nel contempo, la indennizzabilità dei sinistri conseguenti a moral hazard – ovvero al succitato dolo assicurativo – favorirebbe un ulteriore ruolo sociale delle compagnie di assicurazione, chiamate a vagliare nel loro stesso interesse la buona fede e, dunque, la stessa utilità sociale dell’impresa.

 

Accanto ed a supporto del ruolo dei pubblici poteri, non sembra esserci, dunque, figura professionale e commerciale migliore per trattare un rischio aziendale e sociale come quello ambientale, sia nell’ottica della natura privilegiata del contratto di assicurazione come strumento di trattamento del rischio, sia sotto il profilo sociale, poiché, attraverso tale garanzia, si vigila allo stesso tempo sulla correttezza dei comportamenti imprenditoriali e sulla effettiva solvibilità nella riparazione del danno involontariamente cagionato.

 

Ma il ruolo dell’assicuratore non si esaurisce con le garanzie di responsabilità civile.

 

E’ infatti possibile ipotizzare una “garanzia dei beni ambientali”, in virtù della quale la Pubblica Amministrazione diviene l’ “Assicurato” e, se l’Assicurato è la P.A., la prestazione assicurativa non potrà che essere in forma specifica, attraverso la “fornitura” diretta delle professionalità necessarie per predisporre, controllare e realizzare l’operazione di ripristino secondo i dettami della Direttiva 2004/35/CE. Ciò significa che l’assicuratore, secondo tale modello, diverrebbe garante verso la Pubblica Amministrazione dell’esecuzione della bonifica, con conseguente tramonto del vecchio modello, secondo il quale il perito inviato dalla compagnia verifica la rispondenza dei costi già sostenuti dall’azienda inquinante alle condizioni di polizza.

 

Un siffatto modello assicurativo potrebbe probabilmente aspirare a porsi in termini di compatibilità e alienabilità al Regolamento Tassonomia UE/2020/852 e, contestualmente, offrire interessanti spunti commerciali di vendita assicurativa agli stessi Enti Pubblici, di predisposizione di clausole o contrattualistica in genere rinnovata e di eventuali interventi legislativi che mirino a una obbligatorietà della copertura, a tutela di principi e valori di grado costituzionale.

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