Da oggi è in vigore per gli avvocati l’obbligo di preventivo scritto (o digitale) a favore del cliente (v. art. 1, commi 141, sesto capoverso, lettera d) e 150 della legge 4 agosto 2017, n. 124). La nuova previsione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza viene ritenuta espressione del principio di “trasparenza” nella relazione tra avvocato e cliente e trova il plauso anche del Prof. Guido Alpa, ex presidente del Consiglio Nazionale Forense (v. Articolo Sole 24 Ore).
In realtà la previsione assolve a basilari principi di autodeterminazione e organizzazione: in tutti i settori di mercato deve essere garantita chiarezza e sufficienza di informazioni affinché la volontà di acquisto di beni o servizi possa maturare in modo valido e lineare. Anche il potenziale acquirente di servizi legali deve quindi ricevere un set di informazioni idoneo a decidere (i) se avvalersi o meno dell’assistenza di un professionista (o di quel professionista) e (ii) quali risorse allocare alla gestione di una determinata questione, giudiziale o stragiudiziale che sia.
La previsione suscita alcune prime riflessioni.
1. Viene sconfessata la tesi secondo la quale il costo di una prestazione legale non può essere predeterminato. Tesi ancor oggi affermata da coloro che tendono a identificare la prestazione dell’avvocato come la spendita di un certo ammontare di tempo piuttosto che come il perseguimento di un risultato da parte del cliente. È obiettivamente difficile preventivare con esattezza il tempo che un avvocato dovrà spendere per assistere un cliente nell’ambito di una controversia o di un’operazione straordinaria, ma è semplice comprendere che al cliente interessa avere assistenza fino alla sentenza / al closing.
Sta al professionista, che si assume esperto della materia su cui assiste il cliente, preventivare gli sforzi e quantificare un compenso ritenuto soddisfacente.
2. Ridurre il preventivo all’esposizione di un onorario pare riduttivo della complessità della prestazione legale e inidoneo a valorizzare l’expertise e le competenze che il professionista può mettere a disposizione. Come tutti gli operatori del mercato legale sanno, lo stesso importo per acquistare servizi di livello diverso… non è in realtà lo stesso importo.
Credo quindi che, per non svilire sé stessi, gli avvocati dovranno opportunamente arricchire il preventivo con elementi che riguardano, tra l’altro, il track record e le esperienze maturate, le modalità con le quali si prevede di erogare il servizio (team dedicato, reportistica, strumenti IT di supporto ecc.), le caratteristiche organizzative dello studio. Altrimenti la raccolta di preventivi diventerà il modo per realizzare una mera “gara al ribasso”.
3. Il preventivo non è solo un passaggio necessario al cliente per capire se avvalersi o meno dell’assistenza professionale prestata da un avvocato. È anche, come si accennava inizialmente, lo strumento necessario per capire se un determinato avvocato è quello giusto o meno per il tipo di assistenza richiesta. Per svolgere questa valutazione fino in fondo sarà tuttavia necessario raccogliere una pluralità di preventivi ben articolati e strutturati in modo quanto più possibile comparabile: solo tramite la comparazione il cliente potrà valutare la qualità di un preventivo e scegliere in modo consapevole e ponderato il professionista al quale rivolgersi. Si tratta, in effetti, del c.d. beauty contest.