Portolano Cavallo ha assistito Sociomantic Labs GmbH, società tedesca specializzata in inserzioni pubblicitarie online, nella vicenda decisa in via definitiva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 21622/2017, ha accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di Sociomantic, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. Del team di Portolano Cavallo hanno fatto parte il socio Micael Montinari e l’associato Filippo Frigerio.
La controversia, instaurata in primo grado presso il Tribunale di Milano, aveva ad oggetto un contratto concluso mediante un modulo di ordine d’acquisto, che le parti hanno sottoscritto e scambiato via e-mail. Il modulo d’ordine d’acquisto conteneva il link a una pagina del sito internet di Sociomantic dove erano consultabili le condizioni generali di contratto.
Sociomantic ha promosso un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. presso la Corte Suprema di Cassazione, volto ad accertare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
Le Sezioni Unite, presiedute dal primo presidente Renato Rordorf, hanno integralmente accolto il ricorso di Sociomantic.
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