Lo scorso 31 ottobre 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo del 18 ottobre 2023, la c.d. “Red III” (Renewable Energy Directive III) (la “Direttiva”), a modifica della precedente Direttiva (UE) 2018/2001 (la c.d. Red II) avente ad oggetto la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
Tale Direttiva, entrerà in vigore il 20 novembre 2023 e prevede una serie di misure che gli Stati UE dovranno attuare al fine di incrementare l’uso e la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, aumentando significativamente l’apporto di energia rinnovabile complessivamente utilizzata in tutto il territorio europeo portando la stessa al 42.5% del consumo complessivo entro il 2030, contribuendo così ad una transazione, diretta allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile.
In particolare, la Direttiva intende ridurre circa il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 coinvolgendo in maniera trasversale diversi settori: dall’energia elettrica, all'industria, passando per l’edilizia, il riscaldamento e i trasporti.
Nello specifico, le principali novità introdotte dalla Direttiva, possono essere sintetizzate in tre punti.
- Individuazione delle Zone necessarie/Zone Acceleratorie
Zone Necessarie
Ai sensi dell’art. 15-ter della Direttiva, entro il 21 maggio 2025, gli Stati UE dovranno procedere ad una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o acque interne disponibili necessari per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Si tratta delle c.d. “Zone Necessarie” ove gli Stati UE nell’individuare le stesse dovranno tener conto: (i) della disponibilità di energia da fonti rinnovabili e del potenziale di energia rinnovabile offerto dai diversi tipi di tecnologia; (ii) della domanda di energia; e (iii) della disponibilità di infrastrutture energetiche.
Zone Acceleratorie
Ai sensi dell’art. 15-quater, inoltre, entro il 21 febbraio 2026, gli Stati UE dovranno far sì che le autorità competenti adottino uno o più piani per l’individuazione delle “Zone di Accelerazione” per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili.
In particolare, i suddetti piani dovranno:
- dare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;
- escludere i siti Natura 2000, le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità;
- usare tutti gli strumenti e le serie di dati opportuni e proporzionati al fine di individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un notevole impatto ambientale; ed, infine,
- stabilire norme adeguate per le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, comprese le misure di mitigazione efficaci da adottare per l’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti, al fine di evitare l’impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o al fine di ridurre lo stesso.
- Organizzazione e principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni
Rilascio Autorizzazioni per le Zone di Accelerazione - art. 16-bis
In particolare, per i progetti situati all’interno delle Zone di Accelerazione l’art. 16-bis ha previsto che:
- la procedura per il rilascio delle autorizzazioni non può durare più di 12 mesi;
- per il repowering (ripotenziamento), la realizzazione di nuovi impianti sotto i 150 kW e sistemi di stoccaggio co-ubicati la deadline si abbassa a 6 mesi (sempre se collocati in tale aree);
- i progetti sono esonerati dall’obbligo di effettuare una valutazione specifica dell’impatto ambientale a condizione che tali progetti siano conformi alle misure di mitigazione adottate ai sensi dell’art. 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva;
- ai sensi dell’art. 16-ter della Direttiva, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non può durare più di 2 anni per i progetti situati al di fuori delle Zone di Accelerazione.
Rilascio Autorizzazioni per revisione impianto FER - art. 16 quater
Ai sensi dell’art. 16-quater della Direttiva, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui la revisione della potenza di un impianto FER non determini un aumento superiore al 15 % non può durare più di 3 mesi.
Rilascio Autorizzazioni per revisione per l’installazione di apparecchiature per energia solare- art. 16 quinquies
Ai sensi dell’art. 16-quinquies della Direttiva, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, compresi quelli integrati negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future non può durare più di 3 mesi.
Inoltre ai sensi dell’art. 16-quinquies comma 2, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare con una capacità pari o inferiore a 100 kW, anche per gli auto consumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile, non può durare più di 1 mese.
- Interesse Pubblico Prevalente – art. 16 septies
Interesse Pubblico Prevalente
Sempre nell’ottica di snellire le procedure autorizzative, la Direttiva ha previsto che gli Stati Ue entro il 21 febbraio 2024, provvederanno affinché - nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio - siano considerati di “interesse pubblico prevalente” e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica fatta eccezione per i casi in cui vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull’ambiente che non possono essere mitigati o compensati, o qualora gli Stati membri decidono di limitare l’applicazione di tale presunzione in circostanze specifiche e debitamente giustificate, quali motivi connessi alla difesa nazionale.
Tali progetti possono beneficiare di una valutazione semplificata nel momento in cui tali impianti di produzione di energia rinnovabile sono considerati d’interesse pubblico prevalente e funzionali alla salute e alla sicurezza pubblica.
Dalla disamina finora svolta, appare evidente che tali modifiche rappresentano un netto miglioramento rispetto alle precedenti Direttive Red ed una volta implementate nella legislazione nazionale, renderanno senz’altro ancora più agevoli le procedure amministrative e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per autorizzare la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e di storage.
Il nostro Studio è strutturato ad offrire al cliente ogni supporto necessario a tali fini anche in virtù dell’esperienza ventennale maturata nel settore delle energie rinnovabili in tutte le fasi, dallo sviluppo, al finanziamento, alla manutenzione e gestione ed alla compravendita di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di storage.
Avv. Anita de Siena
Avv. Alessandro Lardo
Avv. Andrea Sassi
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