L’abolizione, ad opera della Legge Comunitaria n. 88/2009, dell’art. 35, co. 2 e 3, del D.L. n. 223/2006 (il quale consentiva al Fisco di provare l’intervenuto occultamento di imponibile con riferimento ad operazioni di cessioni immobiliari, sulla base della verifica del mero scostamento tra il valore di mercato dei beni ed il corrispettivo dichiarato) produce effetti anche sugli avvisi di accertamento emessi, tanto ai fini Iva quanto delle imposte dirette, precedentemente alla promulgazione della predetta Legge Comunitaria.
Lo ha stabilito in una recente pronuncia la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha accolto il ricorso di una società, difesa dal dipartimento fiscale dello studio legale Eversheds Bianchini, la quale, dopo aver alienato un immobile nel settembre 2001, si era vista notificare un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio finanziario competente aveva rideterminato, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, il corrispettivo di tale trasferimento, raffrontando il prezzo della vendita con il valore normale del bene.
La sentenza è importante anzitutto perché estende gli effetti della recentissima abrogazione della norma che consentiva al Fisco di rettificare i valori immobiliari sulla base del mero valore di mercato degli immobili (e non del prezzo pattuito per la loro vendita), anche relativamente ad avvisi di accertamento emessi prima di tale abrogazione; e poi perché ritiene che quest’ultima produce effetto non solo con riguardo all’Iva, ma anche alle imposte sui redditi, il che era ritenuto dubbio.
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