La nuova disciplina dell'esecuzione internazionale

Francesco Alongi e Serena Guglielmo

23-04-2015

La nuova disciplina dell'esecuzione internazionale

dandria.com

LITIGATION BRIEFING 


n. 4 del 23 aprile 2015

(I)      Le principali novità del Regolamento Bruxelles I-bis

(II)    Profili applicativi dell’esecuzione internazionale


II.1... Esecuzione in Italia delle sentenze degli Stati membri


II.2... Esecuzione in Italia delle sentenze di Paesi terzi


III.3  Esecuzione delle decisioni dei giudici italiani all’estero


(I) LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REGOLAMENTO BRUXELLES I-BIS


Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento (Ue) 1215/2012 - detto anche “Bruxelles I-bis”, in quanto ha sostituito il regolamento (Ce) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) - avente ad oggetto la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Esso si applica a tutte le azioni promosse, agli atti pubblici registrati e alle transazioni giudiziali omologate successivamente alla suddetta data . 

Con questo intervento il legislatore europeo ha inteso semplificare ulteriormente la circolazione dei titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali in materia civile all’interno dell’Unione europea e facilitare l’accesso alla giustizia per i cittadini. 
La novità più significativa introdotta dal Regolamento Bruxelles I-bis è certamente l’abolizione dell’obbligo di exequatur per le decisioni emesse in uno Stato membro diverso da quello in cui deve procedersi all’esecuzione, con la conseguente estensione dell’istituto del titolo esecutivo europeo al di là delle normative di settore nelle quali aveva fino ad oggi trovato applicazione.
Scompare pertanto la procedura volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della pronuncia straniera da parte dell’autorità giudiziaria nazionale, nell’ottica di una fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia da parte degli Stati membri, con positive ricadute su durata e costi dei procedimenti transfrontalieri. 
L’abolizione del sistema dell’exequatur rende possibile agire in esecuzione in un qualsiasi Stato membro producendo semplicemente una copia della decisione e un attestato rilasciato, su istanza dell’interessato, dall’autorità giudiziaria dello Stato di origine del provvedimento.
Viene inoltre esteso il principio dell’automatico riconoscimento delle decisioni straniere anche ai provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito (c.d. “efficacia extraterritoriale”). 
Resta invece limitata al territorio dello Stato membro interessato (c.d. “efficacia locale”) l’efficacia dei provvedimenti cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale che non sia competente a conoscere nel merito la vertenza.
Con il Regolamento Bruxelles I-bis il legislatore europeo ha inoltre apportato alcune importanti modifiche alla disciplina della litispendenza internazionale. Il nuovo regolamento prevede infatti che qualora sia instaurato un procedimento tra le stesse parti e riguardante la medesima causa dinanzi al giudice di uno Stato membro dotato di competenza esclusiva in forza di un accordo di deroga del foro, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, seppure adita per prima, debba sospendere il procedimento fino a quando il giudice pattiziamente designato dalle parti dichiari di non essere competente. 
Si tratta di un’importante innovazione, con la quale il legislatore europeo ha inteso porre rimedio a una delle più significative criticità della disciplina previgente. Il meccanismo previgente permetteva infatti alla parte che avesse per prima avviato un procedimento innanzi al giudice di un Paese membro nel quale i tempi della giustizia sono particolarmente lunghi, di bloccare l’azione successiva proposta davanti al foro designato contrattualmente dalle parti (questa pratica è anche nota come “Italian torpedo”).
Per quanto riguarda invece la disciplina della litispendenza nei rapporti processuali fra giudici di Stati membri e giudici di Paesi terzi il nuovo regolamento ha previsto la possibilità (ma non l’obbligo) per il giudice dello Stato membro, adito successivamente, di sospendere il procedimento in favore del giudice del Paese terzo laddove (i) la decisione dell’autorità giudiziale dello Stato terzo possa essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro e (ii) la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.
Nell’ipotesi in cui la decisione straniera richieda un provvedimento “ignoto” all’ordinamento giuridico dello Stato richiesto (ossia non rientrante in uno dei modelli tipici da esso contemplati), tale provvedimento andrà “adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi ed interessi analoghi”. 
Ai motivi di diniego del riconoscimento previsti dal precedente regolamento 44/2001, vale a dire la manifesta contrarietà all’ordine pubblico e l’incompatibilità con altre decisioni emesse tra le medesime parti, rimasti sostanzialmente invariati, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno aggiungere la violazione di norme sulla competenza giurisdizionale poste a tutela dell’assicurato, del lavoratore e del consumatore, nei casi in cui il contraente debole sia il convenuto.
Prima di iniziare l’esecuzione, l’attestato e la decisione devono essere notificati alla parte contro cui si chiede l’esecuzione. 
L’autorità competente per l’esecuzione ed il debitore hanno la facoltà di chiedere al creditore procedente di fornire una traduzione dell’attestato o della decisione straniera. 

(II) PROFILI APPLICATIVI DELL’ESECUZIONE INTERNAZIONALE


Nei paragrafi che seguono si esamineranno alcuni dei principali profili applicativi della disciplina vigente in materia di esecuzione internazionale delle decisioni giudiziali, alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Regolamento Bruxelles I-bis. In linea di massima alla stessa disciplina soggiace altresì l’esecuzione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine.


II.1 ESECUZIONE IN ITALIA DELLE SENTENZE DEGLI STATI MEMBRI

Come si è visto, è ora sufficiente per il creditore interessato esibire, innanzi al giudice dello Stato nel quale intende ottenere l’esecuzione, una copia autentica della decisione e un attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine sulla base di un modello standard allegato al regolamento stesso.
Una volta ottenuti tali documenti presso il giudice di uno Stato Membro, si può senz’altro procedere in Italia alla notifica degli stessi al debitore assieme al precetto. Anche se non obbligatorio, è consigliabile produrre sempre una traduzione dell’attestato e della decisione della quale si chiede l’esecuzione, meglio ancora se giurata.
Il procedimento di esecuzione delle decisioni straniere resta comunque disciplinato dalla legge italiana, così come l’eventuale opposizione, che si propone dinanzi al tribunale ordinario competente a conoscere quale giudice di primo grado. 
Il nuovo regolamento non prevede alcun termine temporale per la proposizione della domanda di diniego dell’esecuzione e non contiene alcuna indicazione circa la procedura da seguire o le modalità di svolgimento del procedimento, limitandosi ad effettuare un rinvio alla legge dello Stato membro richiesto. Alcuni hanno pertanto ipotizzato l’applicabilità della procedura volta a contestare il diritto dell’istante a procedere ad esecuzione forzata nello Stato membro richiesto .
Sulla base di tale orientamento, in Italia la procedura di diniego dell’esecuzione dovrebbe pertanto svolgersi nei termini e con le modalità dell’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 c.p.c.

II.2 ESECUZIONE IN ITALIA DELLE SENTENZE DI PAESI TERZI 

Il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze emesse da giudici di Paesi terzi sono disciplinati in Italia dalla legge n. 218/95, che prevede, quale regola generale, l’automatico riconoscimento delle decisioni che rispettino alcuni basilari requisiti di compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 
Tuttavia, perché possa essere delibata dalla Corte d’Appello competente per territorio, e quindi diventare esecutiva in Italia, la sentenza emessa da un’autorità giurisdizionale di un Paese terzo dovrà essere, oltre che passata in giudicato, debitamente legalizzata, se del caso da una rappresentanza consolare italiana, o da un pubblico ufficiale tramite apostille (per i  Paesi firmatari della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961). Alcune di tali formalità potrebbero non essere richieste o variare nel caso lo Stato straniero e l’Italia risultino firmatari di apposite convenzioni internazionali.
La stessa legge dispone che in caso di contestazione del riconoscimento di una decisione emessa dal giudice di un Paese terzo, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, “chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento”.

III.3 ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI GIUDICI ITALIANI ALL’ESTERO

Come si è visto, la circolazione delle decisioni emesse dai giudici italiani negli altri Stati membri è disciplinata dal Regolamento Bruxelles I – bis. 
Pertanto, qualora si volesse, ad esempio, procedere per l'esecuzione di una sentenza italiana in Francia, sarà sufficiente allegare una copia autentica della decisione (preferibilmente corredata da una traduzione giurata in lingua francese), unitamente all'attestato rilasciato dall'autorità giudiziaria italiana sulla base del modello di cui all'Allegato I del regolamento (Ue) n. 1215/2012. Il debitore esecutato potrà presentare domanda di diniego dell'esecuzione innanzi al giudice competente in base al Code de procédure civile o, qualora si richieda il pignoramento delle retribuzioni del debitore, innanzi al Tribunal d'instance territorialmente competente (come specificato dalla Repubblica Francese, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento Bruxelles I-bis). 
Il regime di circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale previsto dal regolamento 44/2001 (Bruxelles I) continua invece ad applicarsi ai rapporti con i tribunali degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) , in virtù della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. Così, per ottenere l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice italiano in Svizzera, la parte interessata dovrà richiedere l’exequatur al giudice cantonale competente per l’esecuzione prima di notificare la decisione al debitore esecutato.
La procedura da seguire per ottenere l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice italiano potrebbe invece essere assai più complessa negli altri Paesi terzi.
In questi casi, la circolazione delle sentenze italiane è infatti disciplinata in larga misura dalla normativa straniera, che potrebbe addirittura non prevedere il riconoscimento.
Qualora, ad esempio, si volesse procedere per l'esecuzione di una sentenza pronunciata da un giudice italiano in uno degli Stati Uniti d'America hanno recepito l’Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act del 1962, sarà necessario ottenere una copia autentica della sentenza, provvista di apostille e corredata da una traduzione asseverata in lingua inglese. La “legge uniforme” prevede la possibilità di adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente per ottenere il riconoscimento della pronuncia straniera, a condizione che tale decisione sia “finale, definitiva ed esecutiva nel Paese nel quale è stata emessa” e preveda la condanna al pagamento di una somma di denaro. 
Il giudice statunitense potrà tuttavia rifiutare il riconoscimento della decisione straniera qualora ritenga che questa sia stata resa in violazione del principio fondamentale del due process da un giudice che non era competente a conoscere la controversia o in violazione dei principi di ordine pubblico dell’ordinamento giuridico americano. 

Per ulteriori informazioni sul tema si invita a contattare gli Avv.ti Gennaro d’Andria (gdandria@dandria.com) e Francesco Alongi (falongi@dandria.com)
 

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